Terzo settore e finanza sostenibile: gli strumenti per la rigenerazione urbana
Torna la Summer School di Cantieri ViceVersa, promossa da Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile, con focus su strumenti finanziari per rigenerazione urbana ed efficienza energetica. L'occasione invita a riflettere su un nodo concreto: come gli enti del Terzo settore possono accedere alla finanza sostenibile senza tradire i vincoli statutari e contabili imposti dal Codice del Terzo settore.
L'evento: Cantieri ViceVersa e la finanza sostenibile
La Summer School di Cantieri ViceVersa, promossa da Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile, riunisce organizzazioni del Terzo settore, istituzioni, operatori finanziari ed esperti attorno al tema della transizione ecologica. Il programma 2026 si concentra sugli strumenti finanziari per la rigenerazione urbana e l'efficienza energetica.
La cornice è utile, ma il punto giuridico va oltre l'evento: quando un ente del Terzo settore (ETS) può davvero attivare leve di finanza sostenibile, e a quali condizioni statutarie e contabili.
Quadro normativo del Terzo settore e finanza sostenibile
Il perimetro è fissato dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS). L'art. 5 elenca le attività di interesse generale che un ETS può esercitare: tra queste rilevano, per i progetti in discussione, gli interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente (lett. e ed f), gli interventi di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z) e l'alloggio sociale (lett. q).
La qualifica di ETS presuppone l'iscrizione al RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore. È l'iscrizione a fondare sia l'appartenenza alla categoria sia l'accesso ai benefici fiscali e alle agevolazioni connesse. Un ente non iscritto, o iscritto in una sezione non coerente con l'attività finanziata, espone il progetto a contestazioni a valle.
Sul fronte degli strumenti, l'art. 77 CTS disciplina i titoli di solidarietà: obbligazioni e altri titoli di debito emessi da istituti di credito, i cui proventi sono destinati al finanziamento di iniziative degli ETS. È la base normativa che collega in modo diretto la finanza sostenibile al Terzo settore e che merita attenzione quando si valuta una candidatura a un bando o a un veicolo finanziario.
Implicazioni pratiche per gli ETS
Per un ente che intende accedere a strumenti di finanza sostenibile, quattro criticità vanno affrontate prima della firma.
Compatibilità statutaria. L'attività finanziata deve rientrare tra quelle di interesse generale previste dallo statuto e coerenti con l'art. 5 CTS. Un progetto di efficientamento energetico su un immobile, ad esempio, va ricondotto a una clausola statutaria espressa, non desunto per analogia.
Natura dello strumento. Occorre distinguere tra finanziamento a titolo gratuito, prestito, emissione di titoli o strumenti partecipativi. Cambiano gli obblighi di restituzione, le garanzie e l'impatto sul patrimonio dell'ente.
Rendicontazione. L'art. 13 CTS impone agli ETS scritture contabili e la redazione del bilancio secondo modelli ministeriali. Per gli enti che superano le soglie dimensionali fissate dall'art. 14 CTS si aggiunge il bilancio sociale. La finanza sostenibile esige una rendicontazione di impatto che si sovrappone, ma non coincide, con questi obblighi: vanno coordinate.
Profilo patrimoniale. L'assunzione di debito incide sull'equilibrio economico-finanziario dell'ente e sulla responsabilità degli amministratori. Un'esposizione sproporzionata rispetto alle risorse stabili è un fattore di rischio, non solo finanziario.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'iscrizione al RUNTS e la coerenza della sezione di appartenenza con l'attività che si intende finanziare.
- Controllare lo statuto e accertare che il progetto rientri tra le attività di interesse generale ex art. 5 CTS, integrando le clausole se necessario.
- Qualificare lo strumento finanziario prima di candidarsi, distinguendo tra contributo, prestito o titolo di solidarietà ex art. 77 CTS.
- Pianificare la rendicontazione coordinando obblighi di bilancio (artt. 13 e 14 CTS) e rendicontazione di impatto richiesta dal finanziatore.
- Valutare la sostenibilità giuridica e contabile della candidatura: è opportuno che ogni domanda sia preceduta da un esame dei vincoli statutari, patrimoniali e di responsabilità, prima ancora della valutazione finanziaria.
Accesso a strumenti evoluti e responsabilità proporzionate
L'apertura del Terzo settore alla finanza sostenibile amplia le possibilità operative, ma sposta in alto l'asticella della governance. Quanto più evoluto è lo strumento attivato, tanto più articolate diventano le responsabilità degli amministratori in tema di gestione del rischio, rendicontazione e tutela del patrimonio dell'ente. L'accesso a risorse strutturate va commisurato alla capacità reale dell'organizzazione di sostenerne gli obblighi nel tempo.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
Se rappresenti un ETS e vuoi un confronto su governance, RUNTS o fiscalità, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.