Economia sociale e garanzie pubbliche: cosa deve sapere il Terzo settore
Banca Etica e diverse reti del Terzo settore hanno rilanciato la richiesta di strumenti di garanzia pubblica più adatti all'economia sociale, comparata per peso economico al settore automotive. Il nodo è l'accesso al credito degli enti non profit, penalizzati da meccanismi di valutazione pensati per l'impresa lucrativa. Un tema tecnico con ricadute concrete sulla gestione e sulla responsabilità degli amministratori.
Il fatto
Banca Etica, insieme a un ampio schieramento di reti associative e cooperative — tra cui Acli, Arci, Caritas, Legacoop-Coopfond, Libera e altri soggetti del Terzo settore — ha riproposto la necessità di rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a sostegno dell'economia sociale.
Il messaggio è duplice. Da un lato si rivendica il peso economico del settore, paragonato per dimensioni all'automotive a livello europeo. Dall'altro si segnala un limite operativo: gli strumenti di garanzia esistenti — dal Fondo di garanzia per le PMI a livello nazionale al programma InvestEU in ambito europeo — non sono calibrati sulle specificità degli enti non profit.
La proposta punta a rendere questi strumenti più accessibili per organizzazioni che, pur solide sul piano dell'attività, non presentano gli indicatori patrimoniali e reddituali attesi dai modelli di valutazione tradizionali.
Inquadramento normativo
Gli enti del Terzo settore sono disciplinati dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e iscritti al RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Un profilo centrale è quello patrimoniale. L'art. 8 del Codice stabilisce che il patrimonio dell'ente, comprensivo di ricavi, rendite e proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (co. 1). Il medesimo articolo vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione (co. 2), fornendo poi un elenco delle fattispecie che si considerano distribuzione indiretta (co. 3): compensi sproporzionati, cessioni a condizioni non di mercato, interessi passivi eccessivi.
Sul versante europeo, il programma InvestEU è istituito dal Reg. (UE) 2021/523 e articola i propri interventi in più finestre tematiche, tra cui quella dedicata agli investimenti sociali e alle competenze. È in questo perimetro che si colloca la richiesta di strumenti di garanzia dedicati.
Implicazioni pratiche
Qui emerge il vero attrito. I modelli di *scoring* creditizio nascono per valutare imprese orientate al profitto: misurano marginalità, redditività, capacità di generare e trattenere utili. Ma l'ente del Terzo settore, per definizione normativa, non distribuisce utili e reinveste ogni avanzo nell'attività statutaria.
Ne deriva un paradosso. Ciò che per una società di capitali è un segnale di salute — utili elevati e ridistribuibili — per un ETS è strutturalmente assente, non per debolezza ma per vincolo di legge. Il rischio è che valutazioni tarate sul modello for-profit leggano come fragilità quella che è, semplicemente, natura non lucrativa.
Questa distorsione ha una conseguenza diretta sulla governance. Quando la garanzia pubblica non copre adeguatamente il finanziamento, l'ente può trovarsi a offrire garanzie proprie o personali, con potenziale coinvolgimento della responsabilità patrimoniale degli amministratori. Gli amministratori di ETS rispondono infatti secondo i canoni della diligenza dovuta: scelte finanziarie non ponderate, o garanzie assunte senza adeguata istruttoria, possono esporre a profili di responsabilità verso l'ente e i terzi.
Migliorare gli strumenti di garanzia pubblica non è quindi solo una questione di accesso al credito, ma anche di riduzione del rischio personale per chi amministra.
Cosa fare in concreto
- Verificare la posizione al RUNTS. Assicurarsi che l'iscrizione e i dati siano aggiornati: è il presupposto per accedere alla maggior parte degli strumenti agevolativi e di garanzia.
- Mappare gli strumenti disponibili. Distinguere tra garanzie nazionali (Fondo PMI, ove applicabile agli ETS che esercitano attività d'impresa) e canali europei (InvestEU, finestra investimenti sociali e competenze), individuando i requisiti effettivi.
- Documentare la solidità non finanziaria. Predisporre una rendicontazione che valorizzi continuità dell'attività, base associativa, contributi stabili e impatto sociale, elementi spesso non catturati dallo scoring standard.
- Valutare con attenzione le garanzie richieste. Prima di assumere garanzie personali o vincolare il patrimonio, è consigliabile una valutazione preventiva delle implicazioni patrimoniali e dei riflessi sulla responsabilità degli amministratori.
- Formalizzare le decisioni in sede collegiale. Le scelte di indebitamento vanno deliberate con motivazione adeguata e verbalizzazione puntuale, a tutela dell'ente e di chi lo amministra.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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