Terzo Settore

Terzo Settore: reinvestimento degli utili e controlli di sostanza

Il Governo lavora a un riordino fiscale del Terzo Settore che tocca la gestione dei fondi e il reinvestimento dei profitti. Al momento si tratta di indirizzi in discussione, non di norme in vigore. Ma la direzione è chiara: più attenzione alla sostanza delle attività, meno alla sola forma giuridica. Vale la pena capire cosa può cambiare per enti e imprese sociali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 luglio 2026 ·4 min

Di cosa stiamo parlando (e cosa non è ancora legge)

Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una "rivoluzione" fiscale per il Terzo Settore. È bene chiarire subito un punto: allo stato attuale si tratta di indirizzi politici e proposte in discussione, non di un provvedimento approvato e applicabile. Non esiste, alla data di questo contributo, un decreto attuativo con numero e data che modifichi in modo definitivo il quadro fiscale degli enti del Terzo Settore (ETS).

La cornice di riferimento resta quella del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, "CTS") e, per le imprese sociali, del D.lgs. 112/2017. Sul piano europeo, l'indirizzo è tracciato dall'Action Plan UE per l'economia sociale del 2021, che valorizza il reinvestimento degli utili come tratto distintivo di questo comparto. Distinguere gli annunci dalle norme vigenti è la prima cautela operativa: le decisioni gestionali vanno prese sui testi, non sui titoli.

L'inquadramento normativo esistente

Due principi già oggi vincolano gli ETS. Il primo è l'assenza di scopo di lucro: l'art. 8 CTS impone che patrimonio, entrate e proventi siano destinati allo svolgimento dell'attività statutaria. Il comma 2 dello stesso articolo contiene il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. È bene tenere distinti due profili spesso confusi: il vincolo generale di destinazione del patrimonio da un lato, il divieto di distribuzione degli utili dall'altro.

Per l'impresa sociale il regime è diverso e più articolato. L'art. 3 del D.lgs. 112/2017 non vieta in assoluto la distribuzione, ma la contiene entro limiti stringenti, consentendo una destinazione parziale degli utili a determinate condizioni. È proprio su questo assetto che le proposte in discussione sembrano voler intervenire, rafforzando l'obbligo di reinvestimento.

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) resta il perno del sistema: iscrizione e mantenimento dei requisiti condizionano l'accesso ai benefici fiscali e alle agevolazioni previste dagli artt. 79 e seguenti del CTS.

Quanti enti sono coinvolti

Le stime sulla platea variano a seconda della fonte. Considerando gli enti iscritti al RUNTS e i dati ISTAT sul non profit, si parla di un universo compreso tra 300mila e 400mila realtà. È una cifra da leggere come ordine di grandezza, non come dato puntuale: molte organizzazioni sono ancora in fase di iscrizione o di adeguamento statutario.

Cosa cambierebbe: la prevalenza della sostanza

Il tratto ricorrente negli indirizzi in discussione è lo spostamento del baricentro dei controlli dalla forma giuridica alla sostanza economica dell'attività. In pratica: non basta essere un ETS "sulla carta" per accedere alle agevolazioni; conta come i fondi vengono effettivamente impiegati.

Questo approccio ha una conseguenza pratica rilevante sul piano probatorio. Nel momento in cui l'attenzione si sposta sulla sostanza, cresce l'onere per l'ente di documentare la coerenza tra risorse raccolte, attività svolta e reinvestimento dei proventi. Una contabilità ordinata, una rendicontazione tracciabile e delibere chiare sulla destinazione degli avanzi diventano la prima linea di difesa in caso di accertamento. Non è una novità assoluta, ma un consolidamento di una tendenza già visibile nella prassi degli uffici.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare l'iscrizione e i requisiti RUNTS. Controllare che statuto e attività effettiva siano allineati alle previsioni del CTS: eventuali disallineamenti vanno corretti prima, non dopo, un controllo.
  2. Rivedere le delibere sulla destinazione degli avanzi. Formalizzare il reinvestimento degli utili con atti chiari, in coerenza con l'art. 8 CTS e, per le imprese sociali, con l'art. 3 del D.lgs. 112/2017.
  3. Rafforzare la tracciabilità. Documentare origine e impiego dei fondi, così da poter dimostrare la sostanza dell'attività statutaria.
  4. Distinguere annunci e norme. È opportuno attendere i testi definitivi prima di modificare l'assetto gestionale sulla base di semplici indirizzi.
  5. Programmare un adeguamento graduale. Individuare fin da ora le aree critiche (distribuzione indiretta di vantaggi, attività diverse, compensi agli amministratori) per intervenire senza urgenze dell'ultimo minuto.

Un'avvertenza di metodo

Gli annunci di indirizzo politico non producono effetti giuridici finché non si traducono in norme approvate e pubblicate. Le scelte organizzative e fiscali degli enti devono fondarsi sul diritto vigente. Seguire l'iter delle proposte è utile per prepararsi; agire come se fossero già legge è un rischio.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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