TFR ai fondi pensione con adesione automatica: cosa prevede la manovra 2026
La Legge di Bilancio 2026 punta a rafforzare la previdenza complementare rendendo più automatico il conferimento del TFR ai fondi pensione. Attenzione, però: si tratta di una misura annunciata, non ancora diritto vigente e subordinata ai decreti attuativi. Vediamo il regime oggi in vigore, cosa potrebbe cambiare e come muoversi in modo prudente.
Il fatto
Si discute molto di una riforma del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) collegata alla Legge di Bilancio 2026. L'obiettivo dichiarato è spingere i lavoratori del settore privato verso i fondi pensione, il cosiddetto "secondo pilastro" previdenziale, attraverso meccanismi di adesione automatica e termini di scelta più stretti.
Una precisazione doverosa: al momento della redazione, queste novità non risultano diritto vigente. Sono misure previste o attese, che per produrre effetti richiedono l'entrata in vigore della legge e i relativi decreti attuativi del Ministero del Lavoro. Anche la data del 1° luglio 2026 e il termine di 60 giorni per decidere, circolati sulla stampa, vanno considerati da verificare fino alla pubblicazione dei testi definitivi in Gazzetta Ufficiale.
Per questo trattiamo l'argomento distinguendo con chiarezza ciò che è già legge da ciò che è solo annunciato.
Inquadramento normativo
Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c., che ne definisce il calcolo (accantonamento annuo pari alla retribuzione divisa per 13,5) e la rivalutazione (1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT).
La destinazione del TFR maturando è regolata dall'art. 8 del D.lgs. 252/2005. La regola oggi in vigore è il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore neoassunto ha sei mesi dall'assunzione per decidere se mantenere il TFR in azienda o conferirlo alla previdenza complementare. In assenza di scelta espressa entro tale termine, il TFR confluisce automaticamente:
- al fondo pensione previsto dal CCNL applicato o dagli accordi collettivi;
- in mancanza, al fondo residuale istituito presso l'INPS (già FONDINPS).
Va poi ricordata la L. 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 755 e seguenti: per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato ai fondi confluisce nel Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, restando comunque a disposizione del lavoratore secondo le regole ordinarie.
Sul piano fiscale la differenza è rilevante. Il TFR lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata ex art. 19 TUIR, con aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi anni. Le prestazioni della previdenza complementare beneficiano invece della tassazione agevolata dell'art. 11 del D.lgs. 252/2005: aliquota del 15%, che si riduce progressivamente fino al 9% dopo 15 anni di partecipazione. Non è quindi corretto parlare genericamente di "regime più favorevole": la convenienza dipende dalla situazione individuale e va calcolata caso per caso.
Implicazioni pratiche
Cosa cambierebbe, se la riforma fosse confermata nei termini annunciati?
Per il lavoratore neoassunto il conferimento ai fondi diventerebbe la scelta di default, con una finestra decisionale più breve rispetto ai sei mesi attuali. Chi non manifestasse una volontà diversa vedrebbe il proprio TFR maturando indirizzato alla previdenza complementare.
È essenziale una distinzione: la novità riguarderebbe il TFR maturando, cioè quello che si accumula dopo l'assunzione. Il TFR già maturato resta soggetto alle regole vigenti al momento del suo accantonamento e non viene retroattivamente trasferito.
Per il datore di lavoro cambierebbero obblighi informativi e gestionali: comunicazioni tempestive al neoassunto, corretta impostazione del default, coordinamento con gli adempimenti verso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende oltre soglia.
Cosa fare in concreto
- Verificare la fonte prima di agire. Attendere la pubblicazione della legge e dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale: i termini operativi (data di decorrenza, giorni per la scelta) vanno confermati.
- Fotografare la propria posizione. Il lavoratore controlli il CCNL applicato e l'eventuale fondo di riferimento; il datore verifichi la soglia dei 50 dipendenti e gli obblighi verso il Fondo di Tesoreria.
- Valutare il profilo fiscale sui numeri reali. Confrontare la tassazione ex art. 19 TUIR con quella agevolata dell'art. 11 D.lgs. 252/2005 sulla base della propria anzianità e prospettiva contributiva.
- Aggiornare la modulistica aziendale. Per i datori, predisporre informative conformi da consegnare al momento dell'assunzione.
- Documentare ogni scelta per iscritto. Sia il conferimento sia il mantenimento in azienda vanno formalizzati per evitare contenziosi.
Per decisioni con impatto pluriennale può essere utile un'analisi personalizzata della singola posizione previdenziale e fiscale.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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