Lavoro

TFR ai fondi pensione: la finestra per i neoassunti dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 dovrebbe ridisegnare i tempi con cui i neoassunti scelgono dove destinare il TFR, introducendo una finestra ridotta prima dell'adesione automatica al fondo pensione. La portata della novità dipende però dal testo definitivo e dai decreti attuativi. Nel frattempo resta in vigore la disciplina ordinaria, con regole e termini diversi che è bene non confondere.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Si parla con insistenza di una modifica alle regole sul conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Secondo le anticipazioni, la Legge di Bilancio 2026 prevedrebbe per i neoassunti una finestra di sessanta giorni dall'assunzione per decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione, con adesione automatica (cosiddetto silenzio assenso) in caso di mancata scelta entro il termine. La decorrenza indicata è il 1° luglio 2026.

Un avvertimento è doveroso: si tratta di una disposizione non ancora consolidata. Finché non sarà pubblicato il testo definitivo della legge e non interverranno i relativi decreti attuativi, i termini e le modalità qui descritti restano soggetti a conferma. Quanto segue distingue perciò il regime oggi vigente dalla presunta novità.

Inquadramento normativo

Il regime attualmente in vigore è quello del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L'art. 8 disciplina il conferimento del TFR alla previdenza complementare e il meccanismo del silenzio assenso: il lavoratore che non si esprime entro sei mesi (180 giorni) dall'assunzione vede il proprio TFR maturando destinato automaticamente alla forma pensionistica collettiva di riferimento. Questo è il dato di legge oggi applicabile.

La novità annunciata per il 2026 inciderebbe proprio su questo termine, comprimendolo a sessanta giorni. È quindi essenziale non sovrapporre i due regimi: oggi vale il semestre dell'art. 8; la finestra ridotta entrerebbe in gioco solo se e quando confermata.

Va ricordato anche cosa accade al TFR che resta in azienda. L'art. 2120 del Codice civile prevede la rivalutazione annua dell'accantonamento con un coefficiente pari all'1,5% in misura fissa più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. È una rivalutazione garantita per legge, che caratterizza il TFR mantenuto presso il datore rispetto ai rendimenti di mercato del fondo.

Implicazioni pratiche

La scelta tra le due destinazioni risponde a logiche diverse.

Il TFR in azienda offre una rivalutazione garantita ex art. 2120 c.c. e, almeno in linea teorica, una maggiore prossimità alla liquidità in sede di cessazione del rapporto.

Il TFR al fondo pensione è invece esposto ai rendimenti di mercato, ma può beneficiare del contributo datoriale (quando previsto dagli accordi collettivi) e di un trattamento fiscale agevolato sulle prestazioni. La destinazione del TFR già conferito al fondo è, in linea generale, una scelta non reversibile; resta però possibile accedere ad anticipazioni e a forme di riscatto nei casi previsti dalla normativa sulla previdenza complementare. Non si tratta quindi di un vincolo assoluto, ma le condizioni di rientro sono tipizzate dalla legge.

Per le aziende, la riduzione dei tempi decisionali accentua il rilievo dell'obbligo informativo verso il neoassunto. Una comunicazione incompleta o tardiva sulla destinazione del TFR e sulle conseguenze del silenzio espone al rischio di contenzioso, in particolare quando il lavoratore lamenti di non essere stato messo in condizione di scegliere consapevolmente prima dell'adesione automatica.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore neoassunto:

Per l'azienda:

Le scadenze e le percentuali indicate sono riferite alla normativa vigente o ad anticipazioni di riforma, e restano soggette a modifiche in sede di conversione e di attuazione.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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