Lavoro

TFR e fondi pensione: cosa cambia per i neoassunti

Si torna a parlare di destinazione del TFR alla previdenza complementare. Una proposta di riforma punterebbe ad accelerare le scelte dei neoassunti, con adesione automatica in caso di inerzia. Vediamo cosa prevede oggi la legge, cosa è ancora in discussione e quali decisioni concrete attendono lavoratori e aziende.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 giugno 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

La destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alla previdenza complementare è disciplinata dal D.lgs. 252/2005. La regola vigente è quella del cosiddetto *silenzio assenso*: il lavoratore neoassunto ha sei mesi dalla prima assunzione per decidere se mantenere il TFR in azienda oppure conferirlo a un fondo pensione (art. 8, comma 7, D.lgs. 252/2005).

In caso di mancata scelta entro il termine, il TFR maturando confluisce automaticamente nella forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili, ovvero nella forma residuale individuata dalla normativa di settore. La scelta, una volta operata in favore del fondo, è di norma irreversibile per la parte di TFR già conferita.

È utile distinguere il dato certo da quello in evoluzione. Sono in circolazione proposte di riforma che ridurrebbero i tempi della scelta (si parla di un termine più breve, nell'ordine di sessanta giorni) e rafforzerebbero il meccanismo di adesione automatica per i nuovi assunti, con un possibile coinvolgimento di organismi come Mefop. Allo stato, si tratta di ipotesi in discussione: non sono norme vigenti e non vanno trattate come scadenze già operative. Eventuali nuove regole produrranno effetti solo dopo l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento, secondo le date che saranno fissate.

Implicazioni pratiche

La scelta non è formale. Riguarda dove maturano somme che possono pesare in modo significativo sul futuro del lavoratore.

Il TFR lasciato in azienda si rivaluta secondo un criterio fissato dalla legge: 1,5% fisso annuo più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. È un meccanismo prevedibile e privo di rischio di mercato, ma generalmente contenuto.

Il TFR conferito a un fondo pensione segue invece i rendimenti del comparto scelto. Può rendere di più nel lungo periodo, ma è esposto all'andamento dei mercati: il risultato non è garantito e può variare in negativo. Si aggiungono però possibili contributi del datore di lavoro (se previsti dal contratto) e vantaggi fiscali sui rendimenti e sulla prestazione finale.

Un punto da chiarire spesso trascurato: la disciplina del silenzio assenso si applica ai neoassunti e ai rapporti che iniziano dopo l'entrata in vigore della regola di volta in volta applicabile. Per i rapporti già in corso, la posizione è in genere già definita dalle scelte fatte in passato. Individuare il regime corretto—e la data di assunzione rilevante—è il primo passo per capire quali termini e quali opzioni siano effettivamente aperti.

Cosa fare in concreto

Per i lavoratori (neoassunti):

Per le aziende:

In sintesi

Oggi vale il termine di sei mesi previsto dal D.lgs. 252/2005. Le ipotesi di accorciamento dei tempi e di automatismo rafforzato restano, per ora, sul piano della proposta. Distinguere ciò che è già diritto da ciò che è in discussione evita scelte basate su informazioni non confermate.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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