Lavoro

TFR e fondo pensione: cosa cambia (davvero) dal 1° luglio

Torna d'attualità il tema del destino del TFR: azienda o fondo pensione? Circolano notizie di una riforma che renderebbe automatico il conferimento alla previdenza complementare per i nuovi assunti. Prima di decidere, conviene distinguere ciò che è diritto vigente da ciò che, al momento, resta annuncio in attesa di un testo normativo definitivo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 luglio 2026 ·4 min

Il quadro vigente: silenzio-assenso e scelta del lavoratore

Oggi la disciplina di riferimento è l'articolo 8 del d.lgs. 252/2005. Al momento dell'assunzione il lavoratore ha sei mesi di tempo per decidere se destinare il proprio TFR maturando a una forma di previdenza complementare oppure lasciarlo in azienda.

Se entro sei mesi non manifesta alcuna scelta, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione di riferimento, di norma il fondo negoziale di categoria previsto dalla contrattazione collettiva applicata (per i metalmeccanici, ad esempio, Cometa).

Su questo impianto vigila la Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari), che sovrintende alla trasparenza e alla correttezza dei fondi.

Un punto spesso frainteso: cosa è davvero irrevocabile

È diffusa l'idea che conferire il TFR al fondo pensione sia una decisione senza ritorno. La precisazione è importante.

È irrevocabile la destinazione del TFR alla previdenza complementare: una volta scelto (o attivato per silenzio-assenso) il conferimento, non si può tornare a farlo accumulare in azienda. Resta però possibile trasferire la propria posizione tra diverse forme pensionistiche nel rispetto dei termini minimi di permanenza. Diverso il caso di chi lascia il TFR in azienda: quella scelta è modificabile e in ogni momento il lavoratore può decidere di destinare il maturando a un fondo.

Dove va il TFR lasciato in azienda

Chi non conferisce il TFR alla previdenza complementare non necessariamente lo vede restare "in cassa" al datore di lavoro. Rileva la dimensione aziendale:

È un dettaglio che incide sulle garanzie e sulle modalità di erogazione, e va considerato nella valutazione complessiva.

Il profilo fiscale

Un elemento non secondario riguarda la tassazione, disciplinata dall'articolo 11 del d.lgs. 252/2005. Le prestazioni della previdenza complementare godono di un regime sostitutivo agevolato: l'aliquota sulla parte imponibile parte dal 15% e si riduce fino al 9% in funzione degli anni di partecipazione. Il TFR liquidato dal datore di lavoro sconta invece la tassazione separata, tendenzialmente meno favorevole. Il confronto puramente fiscale, però, non basta: pesano anche i rendimenti attesi, i costi del fondo e la liquidità delle somme.

La riforma annunciata: cautela sui contenuti

Secondo notizie di stampa, in sede di legge di bilancio sarebbe previsto un intervento destinato a incidere sul conferimento del TFR alla previdenza complementare, con un possibile rafforzamento dei meccanismi di adesione automatica e una diversa disciplina per i nuovi assunti rispetto a chi è già iscritto a un fondo.

Allo stato, il testo normativo definitivo va verificato. Numero, anno di riferimento, contenuti operativi e data di decorrenza non sono confermabili finché non intervenga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trattiamo dunque questi profili al condizionale: descrivono un orientamento annunciato, non una disciplina già in vigore.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore:

  1. Verifica la scadenza dei sei mesi dall'assunzione: entro quel termine decidi in modo consapevole, evitando che scatti il silenzio-assenso per inerzia.
  2. Confronta le due opzioni non solo sul piano fiscale, ma anche su rendimenti, costi e contribuzione del datore prevista dal contratto collettivo.
  3. Ricorda che il conferimento al fondo è irrevocabile nella destinazione, ma la posizione resta trasferibile tra forme pensionistiche.

Per il datore di lavoro:

  1. Informa per iscritto i nuovi assunti su modalità e termini della scelta, come richiesto dalla normativa.
  2. Monitora l'iter della riforma annunciata e attendi il testo definitivo prima di adeguare procedure e modulistica interne.

Disclaimer

I termini e le modalità della disciplina annunciata sono soggetti alla pubblicazione del testo normativo definitivo: le indicazioni relative alla riforma hanno carattere provvisorio e vanno riverificate alla luce della fonte ufficiale.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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