Lavoro

TFR dal Fondo di Garanzia INPS quando il datore fallisce

Quando il datore di lavoro fallisce e non paga il trattamento di fine rapporto, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS. Una recente pronuncia del Tribunale di Lagonegro ribadisce una distinzione decisiva: il credito verso il datore è cosa diversa dall'obbligazione dell'INPS, che risponde solo a precise condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 luglio 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

Il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, è tornato sui requisiti per ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza del datore. Il punto centrale della decisione è la natura dell'intervento del Fondo: non un semplice subentro nel debito del datore, ma un'obbligazione autonoma, di matrice solidaristica, che scatta solo quando ricorrono i presupposti di legge.

La differenza non è teorica. Chi confonde i due piani rischia di presentare domande incomplete o premature, con esito di rigetto.

Inquadramento normativo

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dall'art. 2 della legge n. 297/1982, che lo istituisce presso l'INPS per garantire il pagamento del TFR (e delle ultime tre mensilità di retribuzione) quando il datore è insolvente. Il quadro è completato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992, attuativo della direttiva europea in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore.

La logica è quella di una obbligazione solidaristica: l'INPS interviene in funzione di garanzia, non perché sia debitore originario del TFR. Questo comporta due conseguenze. La prima: il credito del lavoratore verso il datore deve essere stato accertato secondo le procedure previste. La seconda: l'INPS paga entro i limiti di legge, non necessariamente l'intero importo maturato.

Le implicazioni pratiche

Per accedere al Fondo occorre che l'insolvenza del datore sia formalmente accertata. In caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il presupposto è l'apertura della procedura concorsuale. Il lavoratore deve inoltre aver fatto valere il proprio credito all'interno di quella procedura: in concreto, deve aver presentato domanda di ammissione al passivo e ottenuto l'inserimento del credito da TFR nello stato passivo.

Solo dopo che il credito è stato riconosciuto nella sede concorsuale il lavoratore può rivolgersi all'INPS. La domanda al Fondo, cioè, non sostituisce l'insinuazione al passivo: la presuppone. È questo il senso della distinzione richiamata dal Tribunale tra il credito verso il datore (da accertare nella procedura) e l'obbligazione dell'INPS (che si attiva a valle di quell'accertamento).

Un ulteriore profilo riguarda i tempi. L'INPS liquida il TFR entro un termine dalla domanda, ma il decorso di quel termine è subordinato alla completezza della documentazione. Domande prive dell'attestazione di ammissione al passivo o dei dati sull'entità del credito vengono respinte o sospese.

Da segnalare anche la prescrizione: il diritto a ottenere la prestazione dal Fondo si prescrive nel termine ordinario, e il lavoratore ha interesse a muoversi con tempestività una volta definita la fase concorsuale.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica l'apertura della procedura concorsuale. Accerta che sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale (o altra procedura equivalente) a carico del datore: è il presupposto per attivare il Fondo.
  1. Insinua il credito al passivo. Presenta domanda di ammissione allo stato passivo per il TFR maturato, allegando prospetti di calcolo e documentazione del rapporto di lavoro.
  1. Recupera l'attestazione del credito ammesso. Una volta reso esecutivo lo stato passivo, procurati la documentazione che certifica l'importo del TFR riconosciuto: sarà il fondamento della domanda all'INPS.
  1. Presenta la domanda al Fondo di Garanzia. Inoltra all'INPS l'istanza corredata di tutta la documentazione, verificando la completezza dei dati per evitare sospensioni.
  1. Monitora i termini e la prescrizione. Tieni traccia delle scadenze e non lasciar decorrere inutilmente i termini per l'azione verso il Fondo.

La sequenza è rigida: saltare un passaggio, in particolare l'accertamento del credito nella procedura, espone al rigetto. Consigliamo di ricostruire per tempo la documentazione retributiva e di coordinare l'insinuazione al passivo con la successiva domanda all'INPS.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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