Lavoro

TFR e silenzio-assenso: come funziona davvero la destinazione alla previdenza complementare

Periodicamente si riaffaccia il tema della destinazione automatica del TFR ai fondi pensione. Circolano anche notizie di una riforma che imporrebbe il conferimento generalizzato dal 1° luglio 2026: ad oggi non risulta confermata da fonte primaria. Vale però la pena chiarire le regole vigenti, spesso fraintese, che già oggi incidono in modo rilevante sulle scelte di lavoratori e imprese.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·30 giugno 2026 ·4 min

Una premessa necessaria sulla riforma annunciata

Nelle ultime settimane sono circolate notizie su una presunta riforma che, a partire dal 1° luglio 2026, destinerebbe in automatico tutto il TFR alla previdenza complementare senza possibilità di opposizione, riconducendola a una "Legge di Bilancio 2026".

A oggi non risulta in Gazzetta Ufficiale una norma di questo tenore. In assenza di una fonte primaria verificabile, trattiamo l'ipotesi come tale: uno scenario eventualmente in discussione, non diritto vigente. Per chi deve decidere ora, contano le regole effettivamente in vigore, che riepiloghiamo di seguito.

Inquadramento normativo: cosa dice la legge

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 del Codice civile. La somma matura anno per anno e viene accantonata; la rivalutazione annuale è pari a un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto a dicembre dell'anno precedente. È quindi la legge, non l'azienda, a stabilire come cresce il TFR lasciato in impresa.

La destinazione del TFR alla previdenza complementare è regolata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L'art. 8 prevede il cosiddetto silenzio-assenso: il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, può scegliere espressamente se mantenere il TFR in azienda o conferirlo a un fondo pensione. Se non manifesta alcuna scelta in quel termine, scatta il conferimento tacito al fondo di previdenza complementare di riferimento.

È un punto spesso frainteso: il silenzio-assenso non è una scelta sempre revocabile. Una volta che il TFR è stato conferito alla previdenza complementare, per via espressa o tacita, il conferimento è irreversibile. Il lavoratore non può successivamente "riportare" in azienda il TFR già destinato al fondo.

Il meccanismo: un'inversione dell'opzione di default

Il punto tecnico è il default, cioè ciò che accade in assenza di scelta. Oggi il default opera una sola volta, all'inizio del rapporto, ed è tarato sul singolo lavoratore neoassunto. Un'eventuale riforma che introducesse un conferimento generalizzato sposterebbe il default verso la previdenza complementare per la generalità dei lavoratori, comprimendo lo spazio della scelta individuale. È esattamente questa inversione dell'opzione di default a generare l'impatto più rilevante, perché molte persone non esercitano alcuna opzione attiva.

Il profilo fiscale, troppo spesso trascurato

La scelta non riguarda solo la rivalutazione, ma anche il trattamento fiscale. Il TFR liquidato in azienda è soggetto a tassazione separata, con aliquota collegata alla media dei redditi degli anni precedenti. Le prestazioni erogate dalla previdenza complementare beneficiano invece di una tassazione agevolata, con aliquota che si riduce in funzione degli anni di partecipazione al fondo, fino a un minimo previsto dalla normativa di settore.

È un elemento decisivo: la convenienza tra TFR in azienda e fondo pensione non si misura solo sui rendimenti, ma anche sul prelievo fiscale a destinazione.

Implicazioni per le aziende e le Direzioni HR

Per i datori di lavoro la materia ha effetti diretti sulla liquidità: il TFR lasciato in azienda costituisce, di fatto, una fonte di autofinanziamento, mentre il conferimento ai fondi sposta quelle risorse all'esterno (con i correlati versamenti al Fondo di Tesoreria INPS per le imprese sopra una certa soglia dimensionale).

Resta poi l'onere informativo: le Direzioni HR devono garantire al neoassunto un'informazione completa nei sei mesi, documentando la consegna della modulistica e l'eventuale scelta. Un'informazione carente o tardiva espone l'azienda a contestazioni.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate i termini: se siete stati assunti da meno di sei mesi, esercitate per iscritto la scelta sul TFR prima della scadenza, per non subire il conferimento tacito.
  2. Confrontate le alternative considerando rivalutazione (art. 2120 c.c.), rendimento atteso del fondo e, soprattutto, il diverso trattamento fiscale a destinazione.
  3. Conservate la documentazione della scelta e della relativa consegna, sia come lavoratori sia come datori.
  4. HR e imprese: aggiornate la procedura di onboarding per assicurare informazione tempestiva e tracciabile nei sei mesi.
  5. Non basate decisioni su riforme non confermate: prima di modificare policy o comunicazioni interne, verificate la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo.

Consigliamo di affrontare la scelta con un'analisi documentata, evitando automatismi: una volta conferito il TFR alla previdenza complementare, la decisione non è più reversibile.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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