TFR e silenzio-assenso: regole, termini e scelte da non sbagliare
Si torna a parlare di un possibile restringimento dei termini per destinare il TFR alla previdenza complementare. In attesa di una fonte normativa confermata, ricostruiamo il quadro vigente: regole del conferimento tacito, rivalutazione, ruolo del Fondo di Tesoreria INPS e reversibilità della scelta. Punti su cui lavoratori e datori devono muoversi con consapevolezza.
Il contesto e una premessa sulle fonti
Nelle ultime settimane circola la notizia di nuove regole sul TFR in vigore dal 1° luglio 2026, con una finestra di scelta ridotta a 60 giorni e meccanismi di silenzio-assenso più stringenti.
Una precisazione doverosa: allo stato non risulta pubblicato un decreto o una legge che introduca formalmente il termine dei 60 giorni con decorrenza 1° luglio 2026. Trattiamo perciò l'eventuale novità in forma condizionale e ricostruiamo il regime oggi effettivamente applicabile, che resta il riferimento operativo fino a un intervento normativo confermato.
Chiariamo da subito un punto: il silenzio-assenso non è una sanzione. È una conseguenza giuridica predeterminata dalla legge per chi non esercita una scelta nei termini.
Inquadramento normativo
La disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare è contenuta nel d.lgs. 252/2005. L'art. 8 prevede che il lavoratore possa scegliere, entro sei mesi dall'assunzione, se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a una forma pensionistica complementare. In assenza di scelta espressa entro tale termine, opera il conferimento tacito: il TFR maturando confluisce nella forma collettiva di riferimento (di norma il fondo di categoria previsto dal contratto collettivo).
È su questo termine semestrale che si innesterebbe l'eventuale riduzione a 60 giorni. Qualora una norma futura lo introducesse, sarà essenziale verificarne l'ambito soggettivo: se cioè il nuovo termine riguardi i soli neoassunti successivi all'entrata in vigore o anche i dipendenti già in forza. Si tratta di una distinzione tutt'altro che secondaria, perché determina chi è effettivamente chiamato a decidere e quando.
Quanto al TFR mantenuto in azienda, la rivalutazione è disciplinata dall'art. 2120, comma 4, c.c.: l'accantonamento si rivaluta annualmente di un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Non si tratta quindi del solo indice ISTAT, come talvolta si legge.
Va infine ricordato che, per le imprese con almeno 50 addetti, il TFR mantenuto in azienda non resta materialmente presso il datore ma viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, ai sensi della L. 296/2006, art. 1, commi 755 e seguenti.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore. La scelta incide sulla natura della somma. Il TFR in azienda segue la rivalutazione legale dell'art. 2120 c.c.; il TFR conferito alla previdenza complementare è investito secondo le linee del fondo, con rendimento variabile e diverso trattamento fiscale.
Il profilo più delicato è la reversibilità. Il conferimento alla previdenza complementare è, di regola, irreversibile: una volta destinato il TFR al fondo, il lavoratore non può riportarlo in azienda. È invece modificabile in senso opposto la scelta di mantenere il TFR in azienda, che può essere convertita successivamente in adesione al fondo. In sintesi: dall'azienda al fondo si può sempre passare; dal fondo all'azienda no.
Per il datore di lavoro. Restano in capo all'azienda obblighi informativi e procedurali: consegna della modulistica, raccolta delle scelte, gestione del conferimento tacito alla scadenza dei termini. Per le imprese sopra i 50 addetti si aggiunge la corretta gestione dei versamenti al Fondo di Tesoreria INPS. Un'eventuale riforma dei termini imporrebbe l'aggiornamento delle procedure interne e della comunicazione ai neoassunti.
Cosa fare in concreto
- Verificate la vostra posizione: lavoratori, controllate se avete già operato una scelta espressa o se siete in regime di conferimento tacito; datori, mappate le scadenze per ciascun dipendente.
- Datori di lavoro: predisponete o aggiornate la modulistica e i flussi di raccolta delle opzioni, distinguendo neoassunti e personale in forza.
- Lavoratori: prima di decidere, confrontate rivalutazione legale del TFR in azienda e profilo di rischio/rendimento del fondo, valutando anche il regime fiscale.
- Tutti: considerate l'irreversibilità del conferimento alla previdenza complementare prima di esercitare l'opzione.
- Monitorate la fonte normativa: non assumete come definitivo il termine dei 60 giorni finché non sia confermato da un provvedimento pubblicato.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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