Lavoro

TFR e silenzio-assenso: cosa sapere sulla destinazione del trattamento di fine rapporto

Circola la notizia di una riforma del TFR in vigore dal 1° luglio 2026, con un nuovo termine di 60 giorni e meccanismi di silenzio-assenso ridefiniti. Allo stato non risulta una fonte normativa identificabile con questi contenuti. Facciamo chiarezza sulla disciplina vigente del conferimento del trattamento di fine rapporto, che resta il riferimento operativo per lavoratori e datori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il fatto: una riforma annunciata, ma da verificare

Secondo alcune fonti divulgative, dal 1° luglio 2026 cambierebbero le regole sulla destinazione del TFR nel settore privato, con obbligo di scelta entro 60 giorni e penalità in caso di inerzia.

Una precisazione doverosa: allo stato non è individuabile un provvedimento normativo (legge o decreto, con relativi articoli) che introduca con certezza tale disciplina nei termini descritti. In assenza di estremi verificabili, trattiamo l'ipotesi come prospettiva in via di definizione e non come dato acquisito.

Per questo è utile ripartire dalla normativa vigente, che resta il quadro di riferimento finché una riforma non venga effettivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Inquadramento normativo: la disciplina attuale

Il TFR è regolato dall'art. 2120 del Codice civile, che ne stabilisce calcolo e accantonamento. La sua destinazione alla previdenza complementare è invece disciplinata dal d.lgs. 252/2005, operativo dal 1° gennaio 2007.

Proprio nel 2007 fu introdotto il meccanismo del conferimento tacito: il lavoratore aveva sei mesi dall'assunzione (o dall'avvio del regime per chi era già occupato) per scegliere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione. In mancanza di scelta espressa, il TFR confluiva automaticamente — per silenzio-assenso — nella previdenza complementare.

È bene fissare la differenza: il termine storico era semestrale, non di 60 giorni. Qualsiasi nuova soglia temporale rappresenterebbe quindi una discontinuità rispetto all'impianto del 2005, e andrebbe valutata sul testo normativo effettivo.

Reversibilità: una distinzione che pesa

Un punto spesso semplificato in modo errato riguarda l'irreversibilità della scelta.

Il conferimento alla previdenza complementare è irreversibile: una volta destinato il TFR a un fondo pensione, non lo si può riportare in azienda.

Il mantenimento in azienda non è invece definitivo: il lavoratore che ha scelto di lasciare il TFR presso il datore può aderire successivamente a una forma di previdenza complementare. La porta, in questo senso, resta aperta.

La destinazione residuale e i profili fiscali

Quando il lavoratore non aderisce a un fondo, la sorte del TFR dipende dalla dimensione aziendale.

Per le imprese con almeno 50 addetti, il TFR mantenuto in azienda è versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, pur restando nella titolarità economica del lavoratore. Per i conferimenti taciti in assenza di fondo negoziale di riferimento opera la forma residuale prevista dalla normativa.

Sul piano fiscale, la differenza è rilevante. Il TFR liquidato secondo l'art. 2120 c.c. è soggetto a tassazione separata, con aliquota correlata al reddito medio del lavoratore. Le prestazioni della previdenza complementare beneficiano invece del regime agevolato del d.lgs. 252/2005, con ritenuta a titolo d'imposta che può scendere fino al 9% in funzione dell'anzianità di partecipazione. È un elemento da ponderare nella scelta.

Distinto è anche il trattamento dei neoassunti rispetto a chi è già occupato: per i primi i termini decorrono dall'assunzione, profilo che andrebbe verificato con attenzione alla luce di ogni futura modifica.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, la decisione incide su liquidità futura, rendimento atteso e tassazione. Va presa con consapevolezza, perché alcuni effetti — il conferimento al fondo — non sono reversibili.

Per il datore di lavoro, restano in capo precisi oneri informativi e gestionali: comunicare al dipendente le opzioni, raccogliere la scelta entro i termini, gestire correttamente il versamento al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende sopra soglia. Un'errata gestione espone a contenzioso e a riprese contributive.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore:

  1. Verifica entro quale termine devi esprimere la scelta sul tuo TFR, controllando la documentazione consegnata all'assunzione.
  2. Confronta tassazione separata (TFR in azienda) e regime agevolato (fondo pensione) sulla tua posizione specifica.
  3. Ricorda che il conferimento al fondo è irreversibile, mentre il mantenimento in azienda lascia aperta l'adesione futura.

Per il datore di lavoro:

  1. Assicurati che la modulistica informativa sia aggiornata e consegnata nei termini ai dipendenti.
  2. Monitora le fonti ufficiali su eventuali modifiche 2026 e adegua le procedure solo a fronte di un testo pubblicato.

Consigliamo di non assumere decisioni sulla base di notizie non confermate e di valutare la propria posizione con il supporto di un professionista qualificato.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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