Lavoro

Timbrare per il collega presente: quando il licenziamento è sproporzionato

La timbratura del cartellino per un collega non integra automaticamente una giusta causa di licenziamento. Con una recente pronuncia, la Corte d'Appello di Napoli ha distinto tra la timbratura per chi è assente, che costituisce frode, e quella per chi è comunque presente in servizio, imponendo una sanzione proporzionata all'effettiva gravità del fatto. Un principio che incide su condotte diffuse nei luoghi di lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un dipendente di un'azienda di trasporti pubblici è stato licenziato per aver timbrato il cartellino di un collega. La Corte d'Appello di Napoli, con una recente pronuncia, ha ritenuto il recesso sproporzionato: il collega era regolarmente presente in servizio e non vi era stato alcun danno economico o organizzativo per il datore di lavoro.

Il punto centrale è la distinzione tra due condotte solo apparentemente simili. Timbrare per un collega assente significa attestare falsamente una presenza inesistente: è frode, con danno patrimoniale diretto (retribuzione per ore non lavorate). Timbrare per un collega presente, invece, è un'irregolarità procedurale sulla gestione delle rilevazioni: censurabile, ma priva del disvalore che caratterizza la frode.

Inquadramento normativo

La giusta causa di licenziamento è disciplinata dall'art. 2119 cod. civ.: consente il recesso senza preavviso solo in presenza di un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. La valutazione non è automatica: richiede un giudizio di proporzionalità tra la condotta e la sanzione.

La procedura disciplinare resta ancorata all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che impone la contestazione scritta dell'addebito, il rispetto del termine per le giustificazioni previsto dal CCNL applicabile e la garanzia del diritto di difesa. La violazione di questi passaggi rende il licenziamento illegittimo a prescindere dal merito.

Sul piano delle tutele occorre distinguere il regime applicabile. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 opera l'art. 18 della legge 300/1970, con possibile reintegrazione nei casi più gravi di illegittimità. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica invece il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), che privilegia la tutela indennitaria e limita la reintegrazione a ipotesi circoscritte. L'esito concreto del licenziamento illegittimo dipende dunque dalla data di assunzione.

Implicazioni pratiche

Per i lavoratori. La pronuncia precisa i confini della giusta causa: non ogni irregolarità sulla timbratura conduce alla perdita del posto. Se manca il danno e la condotta non integra frode, il datore deve applicare una sanzione conservativa (rimprovero, multa, sospensione) coerente con il CCNL. Un licenziamento sproporzionato è impugnabile.

Per le aziende. Prima di procedere al recesso occorre verificare la reale portata del fatto. Timbrare per un collega presente, pur essendo una violazione da sanzionare, difficilmente regge come giusta causa. Applicare la sanzione massima a fronte di un'irregolarità minore espone al rischio di soccombenza, con oneri economici anche significativi.

Il principio di fondo è che la sanzione espulsiva è *extrema ratio*: va riservata ai casi in cui nessuna misura conservativa sia adeguata. La proporzionalità non è una formula di stile, ma un criterio operativo che il giudice verifica in concreto.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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