Lavoro

Timbrare per il collega: quando il licenziamento è sproporzionato

La Corte d'Appello di Napoli ha stabilito che timbrare il cartellino per un collega comunque presente in servizio non basta a giustificare il licenziamento. La condotta va sanzionata in modo proporzionato al danno effettivo. Una pronuncia che ridisegna i confini tra irregolarità disciplinare e giusta causa, con ricadute concrete per aziende e lavoratori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un'azienda di trasporti pubblici licenzia un dipendente per aver timbrato il cartellino di un collega. La difesa dell'impresa poggia sulla lesione del vincolo fiduciario: chi altera le rilevazioni di presenza, secondo questa lettura, tradisce la fiducia che rende possibile il rapporto di lavoro.

La Corte d'Appello di Napoli ribalta però la prospettiva. Il collega per cui era stata effettuata la timbratura era comunque presente e in servizio. Non c'è stata assenza fraudolenta, non c'è stato indebito percepimento di retribuzione per ore non lavorate. Manca, in altri termini, il danno che di norma rende la condotta così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Inquadramento normativo

Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile, che consente il recesso immediato quando si verifica una causa "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". La formula è volutamente elastica: spetta al giudice valutare, caso per caso, se il fatto contestato raggiunga quella soglia di gravità.

Il punto centrale è il principio di proporzionalità. La sanzione espulsiva è l'estrema ratio: deve essere riservata alle condotte che, per intensità e conseguenze, rompono in modo irreparabile il rapporto fiduciario. Quando il fatto è oggettivamente meno grave, la reazione deve fermarsi alle sanzioni conservative previste dai contratti collettivi (richiamo, multa, sospensione).

In caso di licenziamento ritenuto illegittimo, entra in gioco l'art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che nella sua versione modificata gradua le tutele: dalla reintegrazione nel posto di lavoro all'indennità risarcitoria, a seconda della gravità del vizio accertato. Per i rapporti più recenti si applica invece la disciplina del d.lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act), che segue una logica analoga di proporzionalità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia non "salva" ogni timbratura irregolare, e va letta con precisione. Il messaggio è più circoscritto: la timbratura per un collega realmente presente in servizio è una condotta diversa, e meno grave, dalla timbratura che copre un'assenza.

Nel primo caso non c'è frode retributiva: il collega ha lavorato, l'azienda non ha pagato ore non prestate. La violazione riguarda la corretta gestione delle rilevazioni, non l'onestà sul tempo di lavoro effettivo.

Per il datore di lavoro questo significa che la scelta della sanzione va calibrata sul danno concreto. Espellere in modo automatico, senza distinguere le situazioni, espone al rischio di annullamento del licenziamento e ai relativi costi.

Per il lavoratore significa che una condotta impropria non comporta necessariamente la perdita del posto, ma resta comunque sanzionabile in via disciplinare. Nessuna condotta è priva di conseguenze.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in ogni caso, di far esaminare la singola vicenda da un professionista prima di adottare o impugnare un provvedimento: la valutazione di proporzionalità dipende da elementi di fatto che cambiano da caso a caso.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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