Lavoro

Riforma delle professioni: tirocini retribuiti e formazione sull'IA

Un disegno di legge sulla riforma della formazione professionale è arrivato in discussione al Senato dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Due i punti sensibili: obbligo di moduli formativi sull'intelligenza artificiale e previsione di tirocini retribuiti. Il testo non è ancora legge: qui anticipiamo profili e rischi giuslavoristici per studi e praticanti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Avvertenza preliminare

Il provvedimento di cui si discute è un disegno di legge in fase di esame parlamentare, non ancora numerato in modo definitivo né pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui scriviamo. Quanto segue non descrive norme in vigore, ma analizza le implicazioni potenziali sulla base delle informazioni disponibili. Ogni valutazione andrà rifatta sul testo definitivo.

Inquadramento normativo

La disciplina attuale del tirocinio professionale ruota attorno a due fonti. Per le professioni ordinistiche in generale, gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 regolano durata, contenuti e modalità del praticantato, prevedendo che il tirocinio sia orientato all'acquisizione di competenze e non costituisca di per sé rapporto di lavoro subordinato.

Per l'avvocatura, la fonte specifica è la L. 31 dicembre 2012, n. 247: l'art. 41 disciplina il tirocinio forense (durata, modalità, luoghi di svolgimento), mentre gli artt. 40 e 43 completano il quadro su accesso e formazione. Il ddl in esame interverrebbe su questo impianto introducendo l'obbligo di formazione sull'intelligenza artificiale e la previsione di un compenso per il tirocinante, oggi non generalizzato.

Implicazioni pratiche per lo studio

Il passaggio da un praticantato tendenzialmente gratuito a un tirocinio retribuito ha un peso che va oltre il costo. Il compenso è uno degli indici che il giudice del lavoro valuta per distinguere il tirocinio dal rapporto di lavoro subordinato.

La distinzione conta perché il tirocinio ha finalità formativa: il praticante apprende sotto la guida del dominus. Il lavoro subordinato, invece, è definito dall'art. 2094 c.c. come prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione altrui, dietro retribuzione. Se, al di là del nome, il rapporto presenta gli indici sintomatici della subordinazione — orario imposto, inserimento stabile nell'organizzazione, direttive continue, assenza di autonomia, prestazione ripetitiva a beneficio economico dello studio — il giudice può riqualificare il tirocinio in rapporto di lavoro.

La riqualificazione ex art. 2094 c.c. non è un rischio teorico. Comporta conseguenze concrete a carico del dominus: obbligo di corrispondere le differenze retributive secondo il CCNL applicabile, versamento dei contributi INPS omessi con sanzioni e interessi, oltre a possibili profili risarcitori. Introdurre un compenso senza costruire correttamente il rapporto formativo può, paradossalmente, avvicinare la posizione del praticante a quella del lavoratore dipendente e alimentare il contenzioso.

Sul fronte della formazione sull'IA, l'obbligo di moduli dedicati inciderà sull'aggiornamento professionale continuo e, presumibilmente, sui piani formativi degli Ordini e dei Consigli nazionali, chiamati a definire contenuti e crediti.

Cosa fare in concreto

Monitoraggio dell'iter

Il provvedimento è all'esame del Senato. Seguiranno il passaggio parlamentare, l'eventuale approvazione e la pubblicazione con numero d'atto. Consigliamo di non anticipare adeguamenti strutturali finché il testo non sarà consolidato: le previsioni su retribuzione del tirocinio e formazione obbligatoria sull'IA sono ancora suscettibili di modifica. Aggiorneremo l'analisi sul testo definitivo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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