Trasferire il contributo aziendale a un altro fondo pensione: cosa sapere
Spostare la propria posizione previdenziale da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP è possibile, ma il trasferimento del contributo versato dal datore di lavoro segue regole più rigide rispetto al trasferimento della sola posizione individuale. Capire quando il contributo aziendale ti segue, e a quali condizioni, incide direttamente sul rendimento atteso della tua pensione complementare.
Il quadro attuale
Chi aderisce a un fondo pensione versa contributi propri, vi confluisce il TFR (se conferito) e, nei fondi negoziali, beneficia di un contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo (CCNL). Quest'ultimo è spesso la voce più rilevante: rinunciarvi, anche solo in parte, può azzerare il vantaggio di un fondo dai costi più bassi.
Qui sta il punto critico. Il lavoratore può trasferire liberamente la propria posizione individuale verso un'altra forma pensionistica, ma il contributo datoriale non lo segue automaticamente: il suo mantenimento dipende da quanto previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali applicabili.
Inquadramento normativo
La materia è regolata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Testo Unico delle disposizioni in materia di previdenza complementare).
L'art. 14, comma 6 disciplina la portabilità: l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorso un periodo minimo di due anni di permanenza nella forma di provenienza. Il trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro) è invece consentito senza vincolo temporale.
Lo stesso art. 14 stabilisce un principio cardine: il diritto alla portabilità del contributo datoriale è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi. In altri termini, la legge non garantisce in modo incondizionato che il contributo aziendale ti accompagni in un fondo diverso da quello negoziale di riferimento. È il CCNL a decidere se, trasferendoti, conservi quel versamento o lo perdi.
La vigilanza sul settore spetta alla COVIP, che pubblica gli indicatori sintetici di costo (ISC) e i rendimenti delle forme pensionistiche.
> Eventuali estensioni della portabilità del contributo datoriale verso fondi aperti e PIP sono oggetto di discussione e potrebbero derivare da futuri interventi normativi o dal recepimento di direttive europee. Allo stato, non risulta una norma vigente che fissi una data certa di entrata in vigore: ogni valutazione va quindi fondata sul quadro attuale e aggiornata alle disposizioni effettivamente adottate.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore iscritto a un fondo negoziale la decisione si gioca su tre piani, da leggere insieme e non isolatamente.
Costi. I fondi negoziali hanno in genere ISC più bassi rispetto a fondi aperti e PIP, perché senza scopo di lucro. Un ISC più alto, su orizzonti lunghi, erode una quota significativa del capitale finale.
Rendimenti netti. Vanno confrontati i rendimenti al netto di costi e fiscalità, non quelli lordi pubblicizzati. Un rendimento lordo brillante può tradursi in un netto modesto se le commissioni sono elevate.
Profilo di rischio. Le diverse linee di investimento (garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria) hanno volatilità differenti. Cambiare fondo per inseguire un rendimento può comportare un'esposizione al rischio non coerente con l'età e l'orizzonte temporale residuo.
A tutto questo si somma la variabile decisiva: se trasferendoti perdi il contributo datoriale, il confronto cambia radicalmente. Un fondo aperto leggermente più performante non compensa quasi mai la rinuncia a un versamento annuo del datore di lavoro.
Cosa fare in concreto
- Leggi il tuo CCNL e gli accordi aziendali per verificare se, trasferendoti fuori dal fondo negoziale, conservi o perdi il contributo del datore di lavoro.
- Controlla l'ISC sul sito della COVIP confrontando la forma di provenienza e quella di destinazione sullo stesso orizzonte temporale.
- Confronta i rendimenti netti, non quelli lordi, e su periodi pluriennali omogenei tra linee di investimento equivalenti.
- Verifica di aver maturato i due anni di permanenza richiesti dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005 per il trasferimento volontario.
- È opportuna una valutazione individuale della posizione previdenziale, che tenga conto di età, anzianità contributiva e perdita o mantenimento del contributo aziendale.
In sintesi
La portabilità della posizione individuale è un diritto; la portabilità del contributo datoriale, no: dipende dalla contrattazione collettiva. Prima di spostare il fondo, il calcolo da fare non è solo quale rende di più, ma cosa si rischia di lasciare indietro.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.