Lavoro

Trasferimento di sede peggiorativo: per la CGUE è licenziamento collettivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che un trasferimento di sede unilaterale e sostanzialmente peggiorativo, tale da costringere il dipendente a dimettersi, può rientrare nella nozione di licenziamento collettivo. Una lettura sostanziale che rafforza le tutele e impone alle imprese di valutare con attenzione le riorganizzazioni che incidono pesantemente sulla vita dei lavoratori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è tornata sul perimetro della nozione di licenziamento collettivo. Il punto controverso: un trasferimento di sede deciso unilateralmente dal datore di lavoro, talmente gravoso da spingere il dipendente alle dimissioni, può essere considerato un licenziamento ai fini della disciplina europea?

La risposta della Corte è affermativa. Quando il trasferimento è imposto, comporta un peggioramento sostanziale delle condizioni e di fatto non lascia al lavoratore alternative ragionevoli, la cessazione del rapporto non è una scelta libera: è una conseguenza riconducibile alla volontà del datore. E come tale rileva nel computo dei licenziamenti collettivi.

Inquadramento normativo

Il riferimento è la Direttiva 98/59/CE sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di licenziamenti collettivi. La direttiva impone procedure di informazione e consultazione con i rappresentanti dei lavoratori quando si superano determinate soglie numeriche di esuberi in un dato arco temporale.

Il nodo è la nozione di "licenziamento". L'art. 1 della direttiva estende il conteggio anche alle cessazioni del contratto avvenute per iniziativa del datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore. La CGUE valorizza questa formulazione: ciò che conta non è l'etichetta formale dell'atto (dimissioni, recesso, modifica della sede), ma la sostanza. Se la rottura del rapporto è innescata da una decisione datoriale che altera in modo unilaterale e peggiorativo un elemento essenziale del contratto, siamo nell'area del licenziamento.

È una linea coerente con l'orientamento già espresso dalla Corte in precedenti pronunce, dove una modifica unilaterale e svantaggiosa delle condizioni essenziali era stata equiparata, ai fini del conteggio, a un recesso datoriale.

Implicazioni pratiche

Per le imprese cambia il modo di valutare le riorganizzazioni. Un trasferimento di sede non è un atto neutro se, per distanza e impatto, equivale a privare il lavoratore della possibilità concreta di proseguire il rapporto.

La conseguenza operativa è netta: quando un'azienda dispone trasferimenti collettivi di natura fortemente peggiorativa e prevede che ne deriveranno cessazioni, deve verificare se scattano le soglie del licenziamento collettivo. In tal caso non può limitarsi a gestire i singoli rapporti: deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale, con tutti gli oneri formali e i tempi che comporta.

L'omissione della procedura, quando dovuta, espone a vizi rilevanti. Sul piano interno, il mancato rispetto delle regole sui licenziamenti collettivi apre a tutele specifiche per i lavoratori e a un significativo rischio di contenzioso.

Per i sindacati la pronuncia amplia gli spazi di intervento: operazioni presentate come mere modifiche organizzative possono essere riqualificate come ristrutturazioni con esuberi mascherati.

Per i lavoratori, infine, si rafforza la possibilità di contestare trasferimenti che, sotto la veste di una scelta logistica, nascondono un'espulsione di fatto.

Cosa fare in concreto

La direzione è chiara: la tutela europea guarda agli effetti concreti sui lavoratori, non alle definizioni adottate dal datore. Le riorganizzazioni vanno progettate con questa consapevolezza.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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