Famiglia

Trasferimento del genitore dopo il divorzio: limiti e interesse del minore

Dopo un divorzio, un genitore che vuole trasferirsi lontano con i figli si scontra con una domanda ricorrente: è libero di farlo? La risposta non è un sì o un no automatico. La legge non vieta il trasferimento, ma impone di bilanciarlo con il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 settembre 2026 ·5 min

Il nodo: libertà del genitore e interesse del figlio

Il trasferimento di residenza dopo la separazione o il divorzio è uno dei temi più conflittuali del diritto di famiglia. Da un lato c'è la libertà di circolazione del genitore, tutelata dall'art. 16 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a restare in un dato luogo. Dall'altro c'è il diritto del figlio minore a conservare un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali.

Quando il genitore che intende spostarsi è quello presso cui il minore è collocato in via prevalente, il conflitto diventa concreto: la distanza rischia di svuotare il regime di frequentazione dell'altro genitore. È qui che interviene il giudice, chiamato a bilanciare i due interessi.

Inquadramento normativo

Il riferimento centrale è l'art. 337-ter del codice civile, che sancisce il principio di bigenitorialità: il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e assistenza da entrambi, di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo familiare.

Da questo principio non discende alcun divieto assoluto di trasferimento, né una sanzione automatica. La norma non elenca distanze proibite né impone autorizzazioni preventive. Impone, però, che ogni decisione rilevante per il minore — e un trasloco a lunga distanza lo è — sia assunta valutando in via prioritaria l'interesse del figlio.

La giurisprudenza di legittimità si muove nel solco di questo bilanciamento: la libertà di circolazione del genitore non può essere compressa in assoluto, ma va contemperata con la tutela del minore, con valutazione affidata al giudice del merito caso per caso. Non esiste una soluzione uniforme: contano le circostanze concrete della singola famiglia.

I criteri concreti del bilanciamento

Nell'esame di questi casi, i giudici valutano una pluralità di elementi. Conoscerli aiuta a capire dove si colloca la propria posizione.

Se il trasferimento rende impraticabile l'affido condiviso, il giudice può rivedere il collocamento del minore o, nei casi limite, modificare il regime di affido. L'art. 337-quater c.c. disciplina l'affido esclusivo per le ipotesi in cui l'affido a entrambi risulti contrario all'interesse del figlio: è uno scenario residuale, ma va tenuto presente.

Cosa cambia per chi affronta la scelta

Per il genitore che vuole spostarsi, la lezione operativa è netta: il trasferimento non è vietato, ma non può essere imposto di fatto trasferendo il minore senza confronto. Una scelta unilaterale espone al rischio di provvedimenti giudiziali sfavorevoli, inclusa la modifica del collocamento.

Per il genitore che resta, esiste uno strumento: il ricorso per la modifica delle condizioni, con cui chiedere al giudice di valutare l'impatto del trasloco sull'interesse del figlio.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni famiglia ha il suo equilibrio.

Separazione, divorzio, affidamento, assegno: se vuoi un confronto riservato su una specifica situazione, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.