Famiglia

Trasferimento del genitore collocatario con il figlio: cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4110/2026, esclude un divieto assoluto al trasferimento del genitore collocatario con il figlio. La scelta è legittima se ragionevole e coerente con l'interesse del minore, bilanciando libertà di circolazione e diritto alla bigenitorialità. Una pronuncia che ridisegna i confini di una decisione tra le più conflittuali dopo la separazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 ottobre 2026 ·4 min

Il caso e la decisione

Uno dei nodi più delicati dopo la separazione riguarda il trasferimento di residenza del genitore presso cui il figlio vive stabilmente (il cosiddetto "genitore collocatario"). Spesso il cambio di città o di regione viene vissuto dall'altro genitore come un ostacolo al proprio rapporto con il minore.

Con l'ordinanza n. 4110/2026 la Corte di Cassazione ha chiarito un punto di fondo: non esiste un divieto assoluto al trasferimento unilaterale, cioè deciso senza il consenso dell'altro genitore. Il trasferimento è legittimo quando risponde a una scelta ragionevole e tutela l'interesse del minore.

Inquadramento normativo

La decisione muove dal bilanciamento tra due valori di pari rango.

Da un lato, l'art. 16 della Costituzione garantisce a ogni cittadino la libertà di circolazione e di soggiorno. Nessun genitore perde questo diritto per effetto della separazione: può cambiare residenza per ragioni di lavoro, familiari o personali.

Dall'altro lato, l'art. 337-ter del codice civile sancisce il principio della bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La stessa norma attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti relativi alla prole avendo come riferimento esclusivo l'interesse morale e materiale del figlio.

La Cassazione precisa che questi due principi non sono in gerarchia: vanno contemperati caso per caso. La libertà di circolazione del genitore non può essere compressa in assoluto, ma non può nemmeno tradursi in uno strumento per svuotare il rapporto del figlio con l'altro genitore.

Implicazioni pratiche

Per il genitore collocatario che intende trasferirsi, la pronuncia conferma che la scelta non richiede necessariamente il via libera dell'altro genitore. Tuttavia il trasferimento deve superare un test di ragionevolezza: deve esserci una motivazione concreta (un'opportunità lavorativa, la vicinanza alla rete familiare di supporto, esigenze abitative o economiche) e la nuova sistemazione deve risultare compatibile con il benessere del minore.

Per il genitore non collocatario, la decisione non lascia privo di tutela. Resta la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere una rimodulazione delle modalità di frequentazione: tempi di visita più ampi nei periodi di vacanza, ripartizione delle spese di viaggio, strumenti di contatto a distanza.

Il punto centrale è che il giudice non valuta chi dei due genitori ha "ragione", ma quale assetto garantisce al minore la migliore crescita possibile. Un trasferimento motivato solo dalla volontà di allontanare il figlio dall'altro genitore difficilmente supererà il vaglio; un trasferimento sorretto da ragioni serie e accompagnato da proposte per preservare il legame con l'altro genitore ha ben altra solidità.

È utile ricordare che la decisione unilaterale non è priva di rischi. Se il trasferimento viene contestato, il giudice può intervenire anche in senso correttivo, fino a riconsiderare il collocamento del minore laddove la scelta appaia lesiva del suo interesse.

Cosa fare in concreto

La pronuncia restituisce un messaggio chiaro: la mobilità del genitore collocatario non è vietata, ma deve passare attraverso il filtro dell'interesse del figlio. Affrontare la questione con trasparenza e con proposte concrete riduce il conflitto e rafforza la posizione di chi intende trasferirsi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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