Trasferte e missioni: la tracciabilità delle spese dal 2025
Dal 1° gennaio 2025 cambia il trattamento fiscale delle spese di trasferta. Rimborsi non imponibili per il lavoratore e deducibili per l'impresa solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili. Una modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e poi corretta dal D.L. n. 84/2025, che impone di rivedere le procedure interne di gestione delle note spese.
Il fatto
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una regola destinata a incidere sulla quotidianità di aziende e professionisti: le spese sostenute in occasione di trasferte e missioni godono dei benefici fiscali solo se pagate con mezzi tracciabili.
In concreto, il rimborso resta esentasse per il dipendente e deducibile per l'impresa a condizione che vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea siano stati saldati con carte, bonifici o altri strumenti diversi dal contante. Il pagamento in contanti fa perdere il beneficio.
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 è poi intervenuto per correggere e chiarire la portata della norma, limitandone in parte l'applicazione. È quindi essenziale distinguere quali fattispecie rientrano nell'obbligo e quali ne restano escluse.
Inquadramento normativo
La disciplina nasce dai commi della Legge di Bilancio 2025 che modificano il TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Vengono toccati, in particolare, l'art. 51 sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 54 sui redditi di lavoro autonomo e gli articoli 95 e 108 sul reddito d'impresa.
La logica è uniforme: il regime di favore — non imponibilità del rimborso in capo al percettore e deducibilità del costo in capo a chi rimborsa — è subordinato alla tracciabilità del pagamento. Gli strumenti ammessi sono quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997: carte di debito, di credito, prepagate, bonifici, assegni.
Il D.L. n. 84/2025 ha ridimensionato l'ambito applicativo, chiarendo che l'obbligo di tracciabilità riguarda le spese analiticamente rimborsate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente). Restano fuori le indennità forfetarie e le spese diverse da quelle espressamente indicate.
Implicazioni pratiche
Per le imprese il rischio è duplice: la perdita della deducibilità del costo e il possibile recupero a tassazione dell'importo rimborsato al dipendente se privo di prova del pagamento tracciato. Una nota spese saldata in contanti, anche se documentata da scontrino, non basta più.
Per i lavoratori dipendenti il rimborso di una spesa pagata in contanti può trasformarsi in reddito imponibile, con relativa tassazione e contribuzione. Chi anticipa spese in trasferta deve quindi prestare attenzione allo strumento di pagamento utilizzato.
Per i lavoratori autonomi vale un principio analogo sul fronte della deducibilità e del riaddebito delle spese al committente: il costo tracciato è deducibile, quello in contanti no.
Il punto delicato riguarda le situazioni in cui il contante è di fatto inevitabile — ad esempio in contesti o territori dove non tutti gli esercizi accettano pagamenti elettronici. Qui la mancanza di alternativa non sana automaticamente la perdita del beneficio: serve organizzare in anticipo modalità di pagamento conformi.
Cosa fare in concreto
- Aggiornate la policy aziendale sulle trasferte, indicando espressamente l'obbligo di pagamento tracciabile per vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC.
- Dotate i dipendenti in trasferta di carte aziendali o prepagate, così da eliminare l'anticipo in contanti e i problemi di riaddebito.
- Rivedete il format della nota spese, prevedendo l'allegazione della prova del pagamento tracciato accanto al giustificativo di spesa.
- Verificate le indennità forfetarie, che restano fuori dall'obbligo: distinguetele con chiarezza dai rimborsi analitici nella contabilità.
- Formate l'ufficio amministrazione sulle correzioni introdotte dal D.L. n. 84/2025, per evitare contestazioni in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Consigliamo di intervenire senza attendere il primo controllo: adeguare procedure e strumenti di pagamento è oggi meno oneroso della gestione di un recupero fiscale su rimborsi già erogati.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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