Trasloco durante la malattia: quando il licenziamento è illegittimo
Un dipendente in malattia che effettua un trasloco non può essere licenziato in automatico. Lo ha stabilito il Tribunale di Campobasso: senza prova scientifica che l'attività abbia aggravato o ritardato la guarigione, il recesso è illegittimo. Una decisione che ridisegna i confini del controllo datoriale e ricorda a chi assume l'onere di dimostrare la condotta lesiva.
Il caso
Un'azienda licenzia un dipendente, invalido al 60% e assente per una patologia di natura psichica, dopo averlo fatto pedinare da un'agenzia di investigatori privati. La contestazione: durante il periodo di malattia il lavoratore avrebbe svolto un trasloco, quindi un'attività fisica ritenuta incompatibile con lo stato dichiarato.
Il Tribunale di Campobasso, con pronuncia del febbraio 2026, ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Il punto centrale non è se il lavoratore si sia mosso, ma se quel movimento abbia realmente compromesso la guarigione. E su questo l'azienda non aveva fornito prova.
Inquadramento normativo
Il licenziamento disciplinare per malattia "simulata" o per condotta incompatibile con lo stato patologico si fonda sull'art. 5 della legge 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del recesso. Non è il lavoratore a dover dimostrare di essere stato leale: è l'azienda a dover provare che non lo è stato.
La giurisprudenza consolidata distingue due ipotesi. La prima: la malattia è del tutto inesistente e l'assenza è un pretesto (simulazione). La seconda: la malattia esiste, ma il comportamento tenuto durante l'assenza pregiudica o rallenta la guarigione, violando l'obbligo di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
È nella seconda ipotesi che si colloca il trasloco. E qui il Tribunale è netto: non basta osservare un'attività fisica. Occorre dimostrare, sul piano medico-scientifico, che quella specifica attività fosse idonea a compromettere la patologia in corso. Nel caso di una malattia psichica, un'attività fisica non è di per sé indice di aggravamento: potrebbe persino rientrare nel percorso terapeutico.
Implicazioni pratiche
La decisione ha ricadute concrete per entrambe le parti del rapporto.
Per il datore di lavoro, il pedinamento investigativo non è più sufficiente da solo. L'agenzia può accertare i fatti materiali - il lavoratore ha spostato scatoloni - ma non può certificare il nesso tra quei fatti e un danno alla salute. Serve un supporto tecnico-medico che colleghi la condotta all'aggravamento o al ritardo della guarigione.
Per il lavoratore, la pronuncia conferma che lo stato di malattia non impone l'immobilità assoluta. Un'attività compatibile con la patologia - e a maggior ragione se coerente con la cura - non costituisce violazione dei doveri contrattuali.
Particolare rilievo assume la natura psichica della malattia. Le patologie del tono dell'umore o d'ansia non hanno una manifestazione esteriore "visibile": osservare una persona attiva non significa osservare una persona guarita. Il controllo visivo, in questi casi, è strutturalmente inadeguato a fondare un giudizio.
Cosa fare in concreto
Se sei un datore di lavoro:
- Non fondare il licenziamento sul solo report investigativo: raccogli un parere medico-legale sul nesso tra la condotta osservata e la patologia specifica.
- Verifica la proporzionalità: valuta se la condotta contestata sia realmente incompatibile con la diagnosi, non genericamente "sospetta".
- Ricorda che l'onere della prova è tuo: documenta ogni passaggio prima di procedere.
Se sei un lavoratore in malattia:
- Conserva la documentazione sanitaria e, se possibile, ogni indicazione del medico sulle attività consentite o suggerite.
- Evita condotte oggettivamente incompatibili con la diagnosi, ma non temere la normale vita quotidiana compatibile con lo stato di salute.
- Se ricevi una contestazione, chiedi immediatamente assistenza per una difesa tecnica tempestiva.
Un principio che si consolida
La pronuncia di Campobasso si inserisce in un orientamento che valorizza il rigore probatorio rispetto all'automatismo sanzionatorio. Il controllo del datore è legittimo, ma incontra un limite preciso: l'accertamento del fatto materiale non equivale all'accertamento dell'illecito. Tra i due c'è il nesso causale, e quel nesso va dimostrato.
Consigliamo, in entrambe le direzioni, di non affidarsi a valutazioni intuitive. Nelle patologie psichiche, in particolare, l'apparenza inganna e la prova richiede competenze specialistiche.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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