Trasparenza retributiva: cosa cambia con la direttiva UE 2023/970
La direttiva UE 2023/970 impone alle imprese nuovi obblighi di trasparenza sulle retribuzioni per ridurre il divario salariale di genere. Il recepimento italiano è atteso entro il 7 giugno 2026. Gli obblighi di reporting non scattano per tutti contemporaneamente: il sistema è scaglionato per dimensione aziendale. Capire chi rientra e quando è il primo passo per evitare contenziosi.
Il quadro: una direttiva, più tappe
La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 rafforza l'applicazione del principio di parità retributiva tra uomini e donne per lavoro uguale o di pari valore. Il punto chiave è la trasparenza: rendere visibili i dati salariali per consentire ai lavoratori di individuare e contestare disparità ingiustificate.
Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 7 giugno 2026 (art. 34 della direttiva). Alla data di redazione, in Italia non risulta ancora emanato il decreto legislativo di recepimento: si parla quindi di un obbligo in arrivo, non di norma già vigente. È opportuno seguirne l'iter, perché le scelte del legislatore delegato su soglie e tempistiche incideranno in concreto.
Le soglie non sono uniche: sono scaglionate
Un equivoco diffuso è che l'obbligo di reporting riguardi indistintamente tutte le aziende sopra i 100 dipendenti. Non è così. La direttiva (art. 9) prevede una decorrenza differenziata in base alla dimensione:
- datori con almeno 250 lavoratori: primo reporting entro il 7 giugno 2027, poi con cadenza annuale;
- datori da 150 a 249 lavoratori: primo reporting entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni;
- datori da 100 a 149 lavoratori: primo reporting entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.
La soglia dei 100 dipendenti è dunque quella "a regime", ma raggiunta per ultima e con cadenza triennale. Le imprese sotto i 100 dipendenti restano fuori dall'obbligo di reporting periodico: per loro l'onere burocratico è ridotto.
Reporting escluso, obbligo sostanziale intatto
Qui sta il punto da non fraintendere. L'esclusione dal reporting non equivale a esenzione dal principio di parità. Il divieto di discriminazione retributiva resta pieno e vincolante per qualunque datore, a prescindere dal numero di dipendenti. In Italia il principio trova già fondamento nel Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), che vieta le discriminazioni retributive (art. 28) e disciplina la tutela giudiziale.
Cambia lo strumento di controllo, non l'obbligo sostanziale. Un'azienda piccola non sarà tenuta a pubblicare report, ma resta esposta a contestazioni individuali se le sue scelte salariali non sono giustificabili con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.
Trasparenza in fase di assunzione e valutazione congiunta
La direttiva introduce due leve operative rilevanti. La prima riguarda la fase precontrattuale (art. 5): al candidato deve essere fornita informazione sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, e non gli può essere richiesto lo storico delle retribuzioni percepite.
La seconda è la valutazione congiunta delle retribuzioni (art. 10): quando il reporting evidenzia un divario superiore al 5% per categoria di lavoratori, non giustificato da criteri oggettivi e non sanato entro sei mesi, il datore deve avviare un'analisi insieme ai rappresentanti dei lavoratori. È un meccanismo correttivo, non solo informativo.
Il nodo processuale: l'onere della prova
L'aspetto più incisivo sul piano del contenzioso è l'inversione dell'onere della prova (art. 18). Quando il lavoratore presenta elementi che lasciano presumere una discriminazione retributiva, spetta al datore dimostrare che non vi è stata violazione del principio di parità.
Un sistema retributivo opaco, privo di criteri documentati, diventa così un punto di debolezza processuale: l'azienda che non sa spiegare perché due posizioni equivalenti sono pagate diversamente parte già svantaggiata in giudizio.
Cosa fare in concreto
- Mappare l'organico per verificare in quale fascia dimensionale ricade l'impresa e quando, in concreto, scatteranno gli obblighi di reporting.
- Documentare i criteri retributivi in modo oggettivo e neutro rispetto al genere: inquadramento, anzianità, competenze, risultati misurabili.
- Verificare le prassi di selezione, eliminando la richiesta dello storico retributivo e predisponendo l'informativa sulla fascia salariale iniziale.
- Effettuare un'autodiagnosi interna per individuare divari superiori al 5% non giustificati, anticipando la logica della valutazione congiunta.
- Monitorare l'iter del decreto di recepimento, perché soglie definitive e sanzioni dipenderanno dalle scelte del legislatore delegato.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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