Trasparenza salariale: il ruolo dei CCNL nell'attuazione della Pay Transparency
La Direttiva UE 2023/970 impone regole vincolanti sulla trasparenza retributiva, con recepimento fissato al 7 giugno 2026. L'Italia non ha ancora emanato il decreto attuativo. I CCNL diventano lo snodo tecnico per tradurre i principi europei in criteri retributivi verificabili. Ecco cosa cambia per datori e lavoratori e come prepararsi senza attendere le scadenze.
Il contesto: dalla parità di principio agli obblighi operativi
La parità retributiva tra donne e uomini a parità di lavoro non è una novità. È già sancita dall'art. 37 della Costituzione e dall'art. 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Sul piano interno, il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) vieta le discriminazioni retributive e prevede strumenti di tutela.
La Direttiva UE 2023/970, detta *Pay Transparency*, sposta però l'asse dal principio all'obbligo verificabile. Non si limita a vietare il divario: impone misure concrete di trasparenza, misurazione e rendicontazione. Il termine di recepimento è certo: 7 giugno 2026. Alla data di redazione di questo contributo, l'Italia non ha ancora emanato il decreto attuativo.
Perché i CCNL sono lo snodo dell'attuazione
I principi europei parlano di "lavoro di pari valore" e di criteri retributivi "oggettivi e neutri sotto il profilo del genere". Sono nozioni che vanno riempite di contenuto tecnico. Qui entrano in gioco i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
I CCNL definiscono già inquadramenti, livelli e sistemi di classificazione professionale. Sono quindi lo strumento naturale per stabilire i parametri oggettivi con cui valutare quando due mansioni hanno pari valore. La contrattazione collettiva può fissare griglie di competenze, responsabilità e condizioni di lavoro che rendano confrontabili posizioni formalmente diverse.
Senza questo lavoro tecnico, l'obbligo di trasparenza rischia di restare astratto. Con esso, diventa applicabile e controllabile.
Gli obblighi di reporting e le soglie dimensionali
La direttiva prevede obblighi di rendicontazione (*reporting*) sul divario retributivo di genere, con scaglioni dimensionali e cadenze differenziate:
- Aziende con almeno 250 dipendenti: rendicontazione annuale.
- Aziende da 150 a 249 dipendenti: rendicontazione ogni tre anni.
- Aziende da 100 a 149 dipendenti: rendicontazione ogni tre anni, con avvio differito rispetto alle fasce superiori.
È introdotta una soglia critica: quando il reporting evidenzia un divario retributivo pari o superiore al 5% in una categoria di lavoratori, e il datore non lo giustifica con criteri oggettivi e neutri, scatta l'obbligo di valutazione retributiva congiunta con i rappresentanti dei lavoratori.
A questi obblighi si aggiungono la trasparenza in fase di assunzione (informazioni sulla retribuzione iniziale già nell'annuncio o prima del colloquio) e il diritto del lavoratore a richiedere dati sui livelli retributivi medi, disaggregati per genere, per categorie di lavoro di pari valore.
L'inversione dell'onere della prova
Uno dei profili più rilevanti è processuale. Nelle controversie sulla parità retributiva, la direttiva rafforza il principio dell'inversione dell'onere della prova: se il lavoratore allega elementi da cui si può presumere una discriminazione, spetta al datore dimostrare che non vi è stata violazione.
Questo meccanismo non nasce dal nulla. Si innesta sul quadro del D.Lgs. 198/2006, che già prevede regimi probatori agevolati per la vittima di discriminazione. La direttiva ne accentua la portata: la trasparenza documentale diventa la migliore difesa del datore. Chi non dispone di criteri retributivi tracciabili e coerenti si trova, in giudizio, in posizione difficile.
Implicazioni pratiche per il datore di lavoro
Per le imprese sopra soglia il cambiamento è organizzativo prima che giuridico. Serve un sistema di classificazione retributiva documentato, con criteri oggettivi applicati in modo uniforme. Le decisioni su retribuzioni, progressioni e premi devono poter essere ricostruite.
Per i lavoratori si amplia il diritto di accesso alle informazioni retributive e si rafforza la posizione in caso di contenzioso.
Attenzione alle imprese sotto soglia: pur non essendo tenute al reporting periodico, restano soggette al principio di parità e all'inversione dell'onere della prova. La trasparenza conviene comunque.
Cosa fare in concreto
- Mappate i sistemi di classificazione applicati dal vostro CCNL e verificate la coerenza tra inquadramenti e retribuzioni effettive.
- Analizzate il divario retributivo di genere interno, per categoria omogenea, individuando eventuali scostamenti pari o superiori al 5%.
- Documentate i criteri oggettivi che giustificano differenze retributive tra posizioni comparabili.
- Revisionate gli annunci di lavoro e le procedure di assunzione per includere le informazioni retributive richieste.
- Monitorate l'evoluzione del decreto attuativo italiano, senza attendere il 7 giugno 2026 per avviare l'adeguamento.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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