Lavoro

Tredicesima non pagata: entro quando si può fare causa

La tredicesima è retribuzione a tutti gli effetti. Se il datore non la corrisponde, il lavoratore ha diritto a chiederla in giudizio, ma entro un termine preciso. Il nodo non è solo la durata della prescrizione, quinquennale, bensì il momento da cui inizia a decorrere. Su questo punto la giurisprudenza ha rivisto i propri orientamenti dopo le riforme del mercato del lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 luglio 2026 ·4 min

La tredicesima è retribuzione, non un premio

La gratifica natalizia, comunemente detta tredicesima, non è una liberalità del datore ma una mensilità aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva e ormai consolidata nel rapporto di lavoro. Ha quindi natura retributiva. Il suo mancato pagamento integra un inadempimento, azionabile davanti al giudice del lavoro come qualsiasi credito da retribuzione.

Questa qualificazione ha una conseguenza diretta sul termine entro cui agire: si applicano le regole della prescrizione dei crediti retributivi, non quelle ordinarie decennali.

Tredicesima non pagata: quanto tempo per fare causa

Il credito relativo alla tredicesima si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del codice civile, che riguarda "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La disposizione copre stipendi, mensilità aggiuntive e voci retributive ricorrenti.

Decorsi cinque anni senza che il lavoratore abbia agito o interrotto la prescrizione, il diritto non è più esigibile. Attenzione, però: cinque anni è la *durata* del termine, non il suo punto di partenza. Ed è proprio la decorrenza il punto oggi più delicato.

Da quando decorre il termine

La Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 63 del 1966, affermò che la prescrizione dei crediti di lavoro non può correre durante il rapporto quando il lavoratore, per timore di ritorsioni, si trovi in una condizione di soggezione tale da non poter far valere i propri diritti. La *ratio* è chiara: chi teme il licenziamento non è realmente libero di agire.

Con le riforme del 2012 (legge Fornero) e del 2015 (Jobs Act), la tutela contro il licenziamento illegittimo è stata attenuata per molte categorie di lavoratori. L'orientamento della Cassazione consolidatosi dopo tali riforme muove da questo presupposto: dove non vi è più una stabilità reale del posto di lavoro, il timore di ritorsione permane per tutta la durata del rapporto, e quindi la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto.

Va però evitata ogni generalizzazione. L'applicabilità della decorrenza dalla cessazione dipende dal regime di tutela concretamente applicabile al singolo rapporto e dalla disciplina vigente *ratione temporis*, cioè in relazione alla data di assunzione e al tipo di contratto. In alcuni casi la prescrizione può ancora decorrere in costanza di rapporto. Per questo la valutazione va fatta caso per caso.

La prescrizione presuntiva ha un ruolo marginale

Gli artt. 2955 e 2956 del codice civile prevedono termini di prescrizione presuntiva più brevi per alcuni crediti. Si tratta però di un meccanismo diverso: non estingue il diritto, ma presume che il pagamento sia già avvenuto. Nei crediti retributivi il suo peso è marginale, perché la presunzione si vince facilmente con la documentazione (buste paga, estratti conto) e cade se il datore ammette il mancato pagamento. In concreto, il riferimento operativo resta la prescrizione quinquennale.

Interessi e rivalutazione monetaria

Sul credito retributivo maturano gli interessi legali dalla data di maturazione fino al saldo. Per i crediti di lavoro è inoltre riconosciuta la rivalutazione monetaria, che adegua l'importo alla perdita di potere d'acquisto. Le due voci possono cumularsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza. È bene quantificarle correttamente già nella richiesta stragiudiziale, perché incidono in misura non trascurabile sull'importo finale.

Cosa fare in concreto

  1. Raccogli la documentazione: buste paga, contratto, CCNL applicato ed eventuali comunicazioni con il datore. Servono a provare sia il diritto sia il mancato pagamento.
  2. Invia una diffida scritta al datore, con raccomandata o PEC, richiedendo il pagamento. L'atto ha valore di messa in mora e interrompe la prescrizione, facendola ripartire da capo.
  3. Verifica la decorrenza applicabile al tuo rapporto, in base al tipo di contratto e al regime di tutela: da questo dipende se il termine sia già iniziato o decorra dalla cessazione.
  4. Non lasciar maturare i cinque anni senza atti interruttivi: ogni diffida formale azzera il conteggio.
  5. Consulta un professionista prima di agire in giudizio, per quantificare correttamente sorte, interessi e rivalutazione e valutare i tempi.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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