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Truffa online: serve la querela o si procede d'ufficio?

La truffa online torna al centro del dibattito processuale. Dopo la Riforma Cartabia la truffa semplice è procedibile a querela della persona offesa: senza querela il procedimento non può proseguire. Le aggravanti telematiche, da sole, non trasformano il reato in perseguibile d'ufficio. Vediamo il quadro normativo aggiornato e le mosse pratiche per chi subisce un raggiro sul web.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Chi cade in una truffa online — falsi acquisti su marketplace, phishing, finti investimenti — si chiede spesso se lo Stato agisca comunque o se serva un passo formale della vittima. La risposta ha conseguenze concrete: se il reato è procedibile a querela e la querela manca, il procedimento non può avanzare.

Un orientamento diffuso in giurisprudenza ribadisce che l'uso di strumenti telematici, di per sé, non muta il regime di procedibilità della truffa. Trattiamo qui il quadro normativo consolidato; eventuali pronunce recenti vanno sempre verificate nel testo ufficiale prima di trarne principi.

Inquadramento normativo

La truffa è disciplinata dall'art. 640 del codice penale. La truffa semplice (primo comma) è, dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), procedibile a querela della persona offesa. Prima di questa riforma il regime era diverso e la modifica ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela in un'ottica deflattiva, cioè di riduzione del carico giudiziario.

La procedibilità d'ufficio ricorre nelle ipotesi aggravate previste dal terzo comma dell'art. 640 c.p.: si pensi al danno arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, oppure alla truffa commessa ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario. In questi casi non serve la querela: agisce il pubblico ministero.

Un punto merita chiarezza, perché frequentemente frainteso. L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) non trasforma di per sé il reato in procedibile d'ufficio. Dopo la Riforma Cartabia la truffa aggravata da tale circostanza resta procedibile a querela, salvo che concorrano le specifiche ipotesi del terzo comma. La sola gravità economica del pregiudizio, quindi, non fa cadere il requisito della querela.

Perché l'aggravante telematica non cambia il regime

La truffa online non è una fattispecie autonoma: è la truffa dell'art. 640 c.p. realizzata con mezzi informatici. L'elemento telematico può integrare circostanze aggravanti — ad esempio quando ostacola la difesa della vittima — ma non rientra tra le ipotesi che il terzo comma dell'art. 640 c.p. collega alla procedibilità d'ufficio.

La procedibilità dipende dalla struttura del reato e dalle circostanze tipizzate dal legislatore, non dallo strumento usato per commetterlo. Un raggiro consumato via email o su una piattaforma di e-commerce resta, di regola, procedibile a querela come la truffa "tradizionale". Ritenere il contrario, sulla base della sola natura digitale della condotta, è un errore ricorrente che può portare a coltivare procedimenti privi del presupposto processuale.

Implicazioni pratiche per la vittima

Se hai subito una truffa online, il regime di procedibilità determina un obbligo di attivazione. Nella truffa semplice, se non presenti querela nei termini, il fatto non sarà perseguibile, anche a fronte di un danno economico consistente.

Due elementi vanno tenuti a mente. Primo: il termine. La querela va proposta entro tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Il termine decorre dalla conoscenza, non dalla data del raggiro. Secondo: il contenuto. La querela deve contenere una chiara manifestazione di volontà punitiva, cioè la richiesta esplicita che si proceda contro il responsabile. Una mera segnalazione o denuncia descrittiva, priva di questa volontà, può non bastare.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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