Condominio

Uso esclusivo dei beni comuni in condominio: serve l'unanimità

Un condomino può usare in via esclusiva il cortile, il lastrico o un altro bene comune? Solo con il consenso di tutti i condomini. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 20548/2025, che àncora la deroga all'uso paritario all'unanimità. Una pronuncia che incide su delibere assembleari, contratti e occupazioni di fatto protratte nel tempo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 giugno 2026 ·4 min

Il principio fissato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20548/2025, è tornata su un tema ricorrente nelle liti condominiali: l'attribuzione a un singolo condomino dell'uso esclusivo di un bene comune. Si pensi al cortile destinato a parcheggio riservato, a una porzione di giardino recintata, a un'area del lastrico solare occupata in modo stabile.

La regola è netta. Il godimento delle cose comuni resta, per sua natura, collettivo. Per derogarvi e riconoscere a un solo partecipante un uso esclusivo non basta una maggioranza assembleare: serve il consenso di tutti i condomini.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1102 del Codice civile, che disciplina l'uso della cosa comune. La norma consente a ciascun partecipante di servirsi del bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Il limite è duplice: il rispetto della destinazione e la garanzia del pari godimento altrui.

L'uso esclusivo riservato a un solo condomino comprime per definizione il diritto degli altri. Per questo non può fondarsi su una semplice delibera a maggioranza, che esorbiterebbe dai poteri dell'assemblea: incide su diritti reali individuali e richiede quindi l'adesione di tutti i titolari.

La Cassazione collega questo principio anche al tema dell'usucapione. L'occupazione esclusiva e prolungata di un bene comune, se tollerata, potrebbe in astratto preludere a una pretesa di usucapione (acquisto della proprietà o di un diritto per effetto del possesso continuato nel tempo, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c.). L'assenza di un titolo unanime e la natura collettiva del godimento rendono però l'occupazione difficilmente qualificabile come possesso utile a usucapire.

Implicazioni pratiche

Per i condomini la pronuncia ha effetti concreti su più fronti.

Sul piano delle delibere: le decisioni assembleari che attribuiscono a un singolo l'uso esclusivo di cortili, androni, lastrici o aree verdi sono esposte a impugnazione e a declaratoria di nullità, perché eccedono i poteri della maggioranza.

Sul piano delle situazioni di fatto: chi occupa da tempo una porzione comune non matura automaticamente un diritto. La tolleranza degli altri condomini non si traduce in un titolo, e l'uso protratto senza consenso unanime resta precario.

Sul piano contrattuale: l'uso esclusivo può essere validamente costituito, ma per via negoziale e con il consenso di tutti i condomini, idealmente con atto scritto e, ove incida su diritti reali, con le forme di pubblicità opportune.

Per chi acquista un immobile, infine, è essenziale verificare che eventuali "posti auto" o aree riservate indicati in vendita abbiano un titolo solido e non si fondino su semplici prassi o delibere a maggioranza.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

La sentenza 20548/2025 consolida un orientamento chiaro: l'uso esclusivo di un bene comune è una deroga eccezionale al modello del godimento paritario e richiede l'unanimità. Una verifica accurata dei titoli e dei verbali è il primo strumento per prevenire liti e tutelare la propria posizione.

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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