Contrattualistica

Vendere una casa ricevuta in donazione: rischi e tutele secondo la disciplina vigente

Vendere un immobile ricevuto in donazione resta una delle operazioni più delicate del mercato immobiliare italiano. Il nodo è la tutela degli eredi legittimari, che può incidere anche sull'acquirente terzo. Vediamo come funziona oggi la disciplina del codice civile, quali sono i rischi reali e come ridurli prima di firmare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Perché la provenienza donativa preoccupa acquirenti e banche

Un immobile che arriva da una donazione porta con sé un rischio giuridico che va spiegato con precisione, senza allarmismi ma senza minimizzazioni.

Alla morte del donante, gli eredi legittimari (coniuge, figli, in mancanza gli ascendenti) hanno diritto a una quota di eredità che la legge riserva loro: la cosiddetta legittima. Se la donazione ha eroso quella quota, il legittimario leso può reagire.

Questo è il motivo per cui banche e acquirenti guardano con cautela agli immobili di provenienza donativa: il rischio non riguarda solo il donatario, ma può proiettarsi sul terzo che ha comprato.

Il quadro normativo: riduzione e restituzione sono cose diverse

È essenziale distinguere due strumenti che vengono spesso confusi.

Azione di riduzione (artt. 553 e seguenti del codice civile): è l'azione con cui il legittimario leso fa dichiarare inefficaci, nei suoi confronti e nei limiti della quota lesa, le donazioni che hanno intaccato la legittima. Si agisce anzitutto verso il donatario.

Azione di restituzione verso i terzi (art. 563 c.c.): se il donatario ha nel frattempo alienato il bene e non è in grado di reintegrare in denaro il legittimario (donatario incapiente), quest'ultimo può chiedere la restituzione dell'immobile a chi lo ha acquistato. L'art. 561 c.c. prevede inoltre che, in caso di restituzione, l'immobile torni libero da pesi e ipoteche di cui il donatario lo aveva gravato: da qui la diffidenza delle banche a concedere mutui.

Esiste però un limite temporale rilevante, introdotto dalla legge 80/2005: l'azione di restituzione verso i terzi non è più esercitabile una volta decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, salvo che nel frattempo il legittimario abbia notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione (meccanismo collegato anche alla disciplina della trascrizione ex art. 2652 n. 8 c.c.). Trascorso quel termine senza opposizione, l'acquirente è al riparo dalla restituzione del bene.

Cosa cambia in concreto per chi vende e per chi compra

La tutela del legittimario non scompare mai del tutto: anche quando l'immobile non può più essere restituito, resta la possibilità di agire per il valore in denaro contro il donatario o i suoi aventi causa. Il rischio patrimoniale, insomma, si sposta ma non si annulla.

Per l'acquirente il punto critico è duplice: verificare da quanto tempo è trascritta la donazione e valutare la solidità patrimoniale del donatario, perché è la sua eventuale incapienza a innescare l'azione sul bene.

Per le banche, la provenienza donativa recente (meno di vent'anni, in assenza di rinunce o del decorso dei termini) rende spesso più prudente l'istruttoria del mutuo. Non è una regola automatica, ma una prassi che dipende dalle politiche del singolo istituto e dalla ricostruzione del caso.

Cosa fare in concreto

  1. Ricostruite la provenienza: recuperate l'atto di donazione e verificate la data di trascrizione. Il decorso del ventennio è il primo elemento da accertare.
  2. Verificate la situazione familiare del donante: presenza di legittimari, altre donazioni, testamenti. Solo così si stima l'esposizione reale.
  3. Valutate strumenti di riduzione del rischio: rinuncia all'azione di restituzione (possibile con i limiti previsti), assicurazione sul rischio di evizione da provenienza donativa, ricostituzione tramite provenienza diversa dove praticabile.
  4. Curate la ricostruzione anche per profili fiscali e ipotecari: la storia del bene rileva per imposte, agevolazioni e verifica delle formalità pregiudizievoli, a prescindere dal rischio successorio.
  5. Portate l'atto e il contesto a una verifica professionale prima del preliminare, non a rogito ormai fissato.

Una nota sulle riforme

Il tema della circolazione dei beni di provenienza donativa è da anni oggetto di proposte di modifica, orientate a rafforzare la certezza degli acquisti. Allo stato, però, la disciplina di riferimento resta quella degli artt. 553, 561, 563 c.c. e della legge 80/2005. Prima di applicare qualsiasi novità normativa è indispensabile verificarne l'effettiva entrata in vigore e il regime transitorio: non ci baseremo mai, in una valutazione concreta, su norme non ancora vigenti.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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