Condominio

Vendita delle parti comuni del condominio: serve l'unanimità

Il cortile, il lastrico solare, un locale di sgombero: le parti comuni appartengono a tutti i condomini. Per venderle non basta una maggioranza assembleare, serve il consenso unanime. Lo ribadisce il Tribunale di Roma con una pronuncia del 2026: in mancanza dell'accordo di tutti, l'atto di vendita è nullo e non produce effetti, nemmeno verso il terzo acquirente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Una parte comune dell'edificio viene ceduta a un terzo sulla base di una delibera assembleare adottata a maggioranza. Alcuni condomini contestano la vendita: nessuno ha chiesto il loro consenso, eppure quel bene era anche loro. Il Tribunale di Roma, sezione X, ha dato loro ragione, dichiarando nullo il contratto.

La questione tocca un punto pratico ricorrente. Molti amministratori e condomini ritengono che, trattandosi di un bene del condominio, l'assemblea possa disporne come di una qualsiasi spesa o decisione gestionale. Non è così.

Inquadramento normativo

L'art. 1117 cod. civ. elenca le parti comuni dell'edificio: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, androni, cortili, e ogni altra parte destinata all'uso comune. Su questi beni ciascun condomino vanta un diritto di comproprietà, proporzionale alla propria quota.

Il punto decisivo è proprio questo. La vendita di un bene comune non è un atto di gestione, ma un atto di disposizione di un diritto reale che appartiene contemporaneamente a tutti. L'assemblea, anche con le maggioranze più ampie, non ha il potere di privare un singolo condomino della sua quota di comproprietà contro la sua volontà.

Per alienare validamente una parte comune occorre quindi il consenso di tutti i comproprietari. La delibera assembleare non sostituisce questo consenso. Se manca anche una sola adesione, il contratto è nullo: non semplicemente annullabile o inefficace, ma radicalmente privo di effetti.

La nullità ha conseguenze rilevanti. Può essere fatta valere in ogni tempo, senza i termini di decadenza previsti per l'impugnazione delle delibere, e non è sanabile con il decorso del tempo. Né il terzo acquirente può invocare la propria buona fede per consolidare l'acquisto.

Diverso è il caso del condomino che, pur avendo prestato il consenso, si rifiuti poi di sottoscrivere l'atto definitivo. Qui può operare l'art. 2932 cod. civ., che consente di ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Ma il presupposto resta sempre l'accordo originario di tutti.

Implicazioni pratiche

Per i condomini, la pronuncia è una garanzia: nessuno può vedersi sottrarre la propria quota su un bene comune sulla base di una decisione presa da altri. Chi ha votato contro, o non era presente, conserva pieno potere di bloccare l'operazione.

Per i terzi acquirenti, il rischio è concreto. Acquistare una parte comune sulla base di una semplice delibera, senza verificare il consenso di tutti i condomini, significa esporsi alla nullità del contratto, alla perdita del bene e a un contenzioso per il recupero del prezzo.

Per gli amministratori, infine, vale un richiamo alla prudenza. Promuovere o assecondare una vendita senza l'unanimità può tradursi in responsabilità verso il condominio e verso i singoli condomini danneggiati.

Cosa fare in concreto

La regola, in sintesi, è semplice: ciò che è di tutti si vende solo con il consenso di tutti.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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