Terzo Settore

Vendite solidali: la trasparenza sulla quota devoluta a fini sociali

Chi promuove una vendita solidale deve dire con chiarezza quanto del prezzo finisce davvero al progetto sociale. Non è una riforma isolata, ma l'applicazione di regole già vigenti tra Codice del Consumo e Codice del Terzo settore. La posta in gioco riguarda enti, aziende e influencer, ciascuno con responsabilità proprie verso il consumatore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 luglio 2026 ·4 min

Il tema: cosa si intende per vendita solidale

La "vendita solidale" è l'operazione in cui l'acquisto di un prodotto o servizio viene presentato come collegato al sostegno di una causa: parte del prezzo, o un importo fisso, dovrebbe essere devoluto a un ente o a un progetto sociale.

Il punto critico è sempre lo stesso: quanto va davvero alla causa? La percezione del consumatore, spesso indotta dalla comunicazione promozionale, non coincide con l'importo effettivamente destinato al fine solidale. Quando questo scarto non viene reso trasparente, si entra nel terreno delle pratiche commerciali scorrette.

Inquadramento normativo

È bene chiarire un equivoco diffuso: non esiste una singola norma nuova che "fa scattare" la trasparenza. L'obbligo di dichiarare la quota devoluta e gli obiettivi dell'iniziativa discende da un quadro già vigente, che opera su due binari.

Il primo è il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). Rilevano in particolare l'art. 21 (azioni ingannevoli) e l'art. 22 (omissioni ingannevoli): una campagna che enfatizza la finalità benefica ma tace la quota effettivamente devoluta, o la presenta in modo ambiguo, può integrare una pratica ingannevole per omissione. La vigilanza spetta all'AGCM, che può irrogare sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro e ordinare la cessazione della pratica.

Il secondo binario riguarda gli enti del Terzo settore. L'art. 7 del D.lgs. 117/2017 (CTS) disciplina la raccolta fondi, imponendo agli ETS di operare secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori. La quota raccolta tramite vendite solidali va rendicontata e documentata: l'ente deve poter dimostrare quanto ha ricevuto e come lo ha impiegato.

Implicazioni pratiche per i tre soggetti

Le responsabilità non sono le stesse per tutti.

Per gli ETS. L'ente beneficiario deve rendicontare la raccolta ai sensi dell'art. 7 CTS e conservare la documentazione dei flussi. Sul piano fiscale, la corretta qualificazione della quota devoluta incide sul regime applicabile: è opportuno distinguere le liberalità dalle somme che rappresentano un corrispettivo commerciale, perché il trattamento tributario e gli obblighi documentali cambiano di conseguenza.

Per le aziende. Il professionista che promuove la vendita risponde in prima persona verso il consumatore. La comunicazione deve indicare in modo verificabile la quota o l'importo devoluto, il beneficiario e la durata dell'iniziativa. Formule vaghe come "una parte del ricavato" espongono al rischio di contestazione ex artt. 21-22 Codice del Consumo.

Per gli influencer. Il creator che promuove una vendita solidale ha una responsabilità informativa autonoma, in continuità con le regole sulla pubblicità occulta. Non basta rilanciare il messaggio dell'azienda: deve segnalare la natura promozionale del contenuto e non può veicolare affermazioni ingannevoli sulla destinazione dei fondi. La contestazione AGCM può colpire il creator direttamente.

Cosa fare in concreto

  1. Dichiarate la cifra, non il concetto. Indicate la quota esatta (percentuale o importo fisso) destinata alla causa, il beneficiario e il periodo dell'iniziativa, in modo visibile e non relegato alle note in piccolo.
  1. Documentate il flusso. Predisponete un tracciamento che dimostri quanto è stato raccolto e trasferito all'ente: serve sia in caso di verifica AGCM sia per la rendicontazione ex art. 7 CTS.
  1. Verificate i contenuti dei creator. Se ingaggiate influencer, fornite istruzioni scritte sul messaggio e conservatele: la responsabilità è distinta ma può cumularsi.
  1. Qualificate correttamente la quota sul piano fiscale. Chiarite in via preventiva se la somma devoluta è liberalità o corrispettivo, per impostare la documentazione e il regime tributario coerenti.
  1. Rivedete i materiali già online. Le campagne in corso restano soggette al controllo: allineate testi, caption e materiali pubblicitari prima che una segnalazione anticipi la verifica.

Un cenno operativo

Consigliamo di affrontare l'adeguamento in modo integrato tra chi cura la comunicazione, chi gestisce i rapporti con l'ente e chi segue i profili fiscali: la trasparenza sulla vendita solidale non è solo un problema di marketing, ma un punto di incontro tra tutela del consumatore, disciplina del Terzo settore e corretta documentazione contabile.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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