Condominio

Verbale di assemblea senza i nomi dei presenti: è valido?

Il verbale è il documento che dà forma alle decisioni condominiali. Se non riporta i nominativi dei presenti e le rispettive quote millesimali, la verifica dei quorum diventa impossibile e la delibera rischia l'annullamento. Un tema che riguarda tanto gli amministratori quanto i singoli condòmini, chiamati a reagire entro termini precisi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il problema

Capita spesso che il verbale dell'assemblea condominiale sia redatto in modo sommario: si annota l'esito della votazione ma non chi era presente, chi ha votato a favore o contro, né le quote millesimali di ciascuno. È un difetto tutt'altro che formale.

Senza questi dati, infatti, è impossibile verificare se la delibera è stata approvata con i quorum richiesti dalla legge. E una decisione che non può essere controllata nella sua regolarità è una decisione esposta a impugnazione.

Inquadramento normativo

È l'art. 1136 del Codice civile a stabilire le maggioranze necessarie per la validità delle assemblee e delle relative deliberazioni, distinguendo tra prima e seconda convocazione e tra le diverse materie all'ordine del giorno. Per accertare se quelle maggioranze siano state raggiunte occorre sapere, in modo puntuale, chi ha partecipato e con quale peso millesimale.

A rafforzare l'obbligo di corretta documentazione interviene l'art. 1130-bis c.c., che disciplina la tenuta del registro dei verbali delle assemblee. Il verbale deve consentire la ricostruzione di quanto avvenuto: presenze, deleghe, esito delle votazioni. Un verbale privo di tali elementi non assolve alla sua funzione.

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la mancata indicazione nel verbale dei condòmini presenti e delle loro quote comporta l'impossibilità di verificare i quorum e, di conseguenza, l'annullabilità della delibera (in tema, tra le altre, Cass. n. 5254/2011). Va tenuta ferma la distinzione, fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4806/2005, tra delibere nulle — perché prive dei requisiti essenziali, con oggetto impossibile o illecito, o lesive di diritti individuali — e delibere annullabili, tra cui rientrano proprio i vizi procedurali e le irregolarità della verbalizzazione. La differenza non è teorica: incide direttamente sui termini e sulle modalità di impugnazione.

Perché la distinzione conta

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo. L'annullabilità, invece, va azionata entro un termine breve, a pena di decadenza.

L'art. 1137, secondo comma, c.c. fissa in trenta giorni il termine per impugnare la delibera annullabile davanti all'autorità giudiziaria. La decorrenza cambia a seconda della posizione del condòmino:

Superato il termine, la delibera — pur viziata — diventa definitivamente stabile e non più contestabile per quel motivo. È qui che molti condòmini perdono la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, la lezione è chiara: un verbale ordinato e completo non è burocrazia, ma la prima garanzia di solidità delle decisioni assunte. Un verbale carente espone il condominio a contenziosi e può riflettersi sulla responsabilità dell'amministratore stesso.

Per il singolo condòmino, la mancata indicazione dei presenti e dei millesimi è un possibile motivo di annullamento, ma va sollevata in tempi rapidi. Attendere significa, spesso, rinunciare al rimedio.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate subito il verbale: controllate che riporti elenco dei presenti, deleghe, quote millesimali ed esito nominativo delle votazioni.
  2. Annotate la data rilevante: quella della deliberazione se eravate presenti e contrari o astenuti, quella della comunicazione se eravate assenti. Da lì decorrono i trenta giorni.
  3. Se il verbale è incompleto, chiedete per iscritto all'amministratore l'integrazione o la rettifica, conservando copia della richiesta.
  4. Non lasciate scadere il termine di impugnazione: consigliamo di far valutare la delibera ben prima dei trenta giorni, per decidere in modo consapevole se procedere.
  5. Amministratori: adottate un modello di verbale standardizzato che includa sempre presenze, millesimi e dettaglio delle votazioni, e curate la tenuta del registro ex art. 1130-bis c.c.

In sintesi

La completezza del verbale non è un dettaglio: è la condizione che rende verificabili — e quindi difendibili — le decisioni assembleari. Chi redige e chi subisce la delibera hanno entrambi interesse a una documentazione precisa, e a muoversi entro i termini che la legge concede.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.*

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