Condominio

Verbale d'assemblea senza i nomi dei votanti: la delibera è valida?

Il verbale dell'assemblea condominiale non è una semplice formalità: deve dare conto di chi ha votato a favore, contro o si è astenuto. Quando manca l'indicazione nominativa dei votanti, la delibera diventa contestabile. La giurisprudenza è chiara, ma la prassi di molti amministratori resta approssimativa. Vediamo perché conta e come tutelarsi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Capita spesso che il verbale di un'assemblea condominiale riporti solo l'esito della votazione: «delibera approvata a maggioranza». Nessun nome, nessuna indicazione di chi abbia votato a favore, chi contro, chi si sia astenuto.

La questione non è marginale. Senza quei dati, il condòmino dissenziente o assente non può verificare se i quorum (le maggioranze richieste dalla legge) siano stati effettivamente raggiunti. E soprattutto non può esercitare pienamente il proprio diritto di impugnare la decisione.

Inquadramento normativo

L'art. 1136 del Codice Civile fissa le maggioranze necessarie per la validità delle assemblee e delle deliberazioni, distinguendo tra prima e seconda convocazione e tra tipologie di decisione. Perché quel controllo sia possibile, il verbale deve consentire di ricostruire l'esatto andamento del voto.

Su questo punto la Corte di Cassazione è netta: il verbale deve contenere l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno espresso voto favorevole e di quelli contrari o astenuti, con i relativi valori millesimali. Solo così è possibile verificare la corretta formazione della maggioranza. La sua assenza non rende la delibera nulla (viziata in modo insanabile), ma annullabile: un difetto che deve essere fatto valere entro un termine preciso, altrimenti la decisione si consolida.

Nello stesso senso si sono espressi i giudici di merito, tra cui il Tribunale di Roma, ribadendo che il verbale carente sotto questo profilo espone la delibera al rischio di annullamento su iniziativa del condòmino interessato.

Cosa cambia in concreto

Per il condòmino la differenza è sostanziale. L'annullabilità comporta un onere di attivarsi: l'art. 1137 c.c. concede trenta giorni per impugnare la delibera davanti all'autorità giudiziaria. Il termine decorre dalla deliberazione per i presenti dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.

Superato quel termine, il vizio non è più contestabile e la delibera diventa pienamente efficace, anche se il verbale resta incompleto. Chi vuole far valere l'irregolarità deve quindi muoversi in fretta.

Per l'amministratore e per il segretario dell'assemblea l'implicazione è altrettanto rilevante. Redigere un verbale privo dell'indicazione nominativa dei votanti significa esporre l'intero condominio a un contenzioso evitabile e a possibili profili di responsabilità nella gestione dell'incarico. La verbalizzazione accurata non è un vezzo, ma parte integrante del corretto adempimento del mandato.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in presenza di un verbale carente su punti di rilievo economico o gestionale, di far esaminare la documentazione da un professionista prima che maturino i termini decadenziali. La valutazione va fatta caso per caso, perché non ogni omissione produce automaticamente l'annullamento: rilevano il tipo di delibera, le maggioranze in gioco e l'incidenza concreta del difetto.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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