Condominio

Verbale d'assemblea via WhatsApp o email: perché non basta

Inviare il verbale dell'assemblea o la convocazione con WhatsApp o email ordinaria è pratica diffusa, ma giuridicamente fragile. Il codice civile impone forme di comunicazione tracciabili e certe. La mancata conformità espone le delibere al rischio di annullamento e alimenta il contenzioso tra condomini e amministratore. Vediamo cosa prevede la norma e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la questione

La domanda è ricorrente: l'amministratore può convocare l'assemblea o trasmettere il verbale con un messaggio WhatsApp o una email semplice? La comodità è evidente, ma la risposta richiede prudenza. Il tema tocca la validità stessa delle decisioni assembleari, non un mero formalismo.

Una comunicazione inviata con strumenti privi di certezza legale sulla data e sulla ricezione può essere contestata dal condomino che non l'abbia ricevuta o che ne neghi il contenuto. Da qui il rischio, concreto, di impugnazioni.

Inquadramento normativo

L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile disciplina la convocazione dell'assemblea. Al terzo comma stabilisce che l'avviso deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani". Sono, cioè, canali che garantiscono la prova certa dell'invio e della ricezione.

È importante notare un punto tecnico: la PEC (posta elettronica certificata) è espressamente ammessa; l'email ordinaria e le applicazioni di messaggistica come WhatsApp non lo sono. La differenza non è tecnologica ma giuridica: la PEC produce una ricevuta con valore legale equiparato alla raccomandata, mentre un messaggio istantaneo non offre garanzia opponibile a terzi sulla data e sull'effettiva conoscenza da parte del destinatario.

L'art. 72 delle stesse disposizioni di attuazione rende inderogabili, tra le altre, proprio le regole sulla convocazione: le parti non possono validamente accordarsi per aggirarle. L'art. 1137 del codice civile, infine, disciplina l'impugnazione delle delibere: il condomino assente, dissenziente o astenuto può rivolgersi all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Un vizio di convocazione rientra tra i motivi tipici di annullabilità.

Sul punto si registrano pronunce di merito - tra cui indirizzi del Tribunale di Napoli - che confermano la necessità di canali dotati di certezza legale, escludendo che una convocazione informale possa sanare la posizione del condomino non regolarmente avvisato.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore la conseguenza è diretta: convocare o comunicare con strumenti non conformi significa esporre l'intera delibera al rischio di annullamento. Non rileva che il messaggio sia stato effettivamente letto: ciò che conta è poterne dare prova legale in giudizio.

Per il condomino, la disciplina è una tutela. Chi non riceve una convocazione nelle forme di legge può impugnare la delibera adottata in quella seduta, con effetti anche sulle decisioni di spesa e sui riparti.

Attenzione a un aspetto spesso trascurato: WhatsApp ed email semplice possono restare utili come strumenti informativi e di cortesia - per ricordare una data, condividere documenti in bozza, agevolare il dialogo. Il problema sorge quando diventano l'unico veicolo della comunicazione ufficiale. In quel caso la forma richiesta dalla legge manca, e il vizio resta.

Ci si può chiedere se il consenso del condomino all'uso della email ordinaria cambi le cose. La cautela suggerisce di non farvi affidamento: trattandosi di regole inderogabili, un accordo informale difficilmente regge in caso di contestazione.

Cosa fare in concreto

  1. Utilizzate esclusivamente PEC, raccomandata (anche a mano con firma per ricevuta) o fax per convocazioni e trasmissione dei verbali con rilevanza ufficiale.
  2. Raccogliete e aggiornate gli indirizzi PEC dei condomini, verificandone la validità prima di ogni ciclo di comunicazioni.
  3. Conservate le ricevute di invio e consegna: sono la prova da esibire in caso di impugnazione.
  4. Impiegate WhatsApp ed email semplice solo come canale accessorio e informativo, mai come unico mezzo di convocazione.
  5. In presenza di dubbi su una delibera già adottata con comunicazioni irregolari, consigliamo di far verificare tempestivamente i termini di impugnazione, che sono brevi.

La regola pratica è semplice: la comodità del messaggio istantaneo non sostituisce la certezza legale della comunicazione. Costruire il procedimento assembleare su basi solide riduce il contenzioso e mette al riparo le decisioni del condominio.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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