Condominio

Verbale di assemblea via email: i termini per impugnare non decorrono

La Corte di Cassazione torna sul tema della comunicazione del verbale assembleare. L'invio tramite email ordinaria, priva di valore certo, non è idoneo a far decorrere il termine di trenta giorni per impugnare la delibera. Una precisazione che incide direttamente sul calcolo dei tempi di ricorso e sugli obblighi dell'amministratore verso i condomini assenti o dissenzienti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un condomino assente all'assemblea riceve il verbale tramite una normale email. Decorso un certo tempo, impugna la delibera. L'amministratore eccepisce la tardività: secondo lui i trenta giorni per ricorrere sarebbero già spirati, calcolati a partire dall'invio del messaggio di posta elettronica.

La Cassazione respinge questa impostazione. Il punto non è se il condomino abbia letto l'email, ma se esista una prova certa della ricezione capace di far scattare un termine così rilevante.

Inquadramento normativo

L'art. 1137, comma 2, cod. civ. fissa in trenta giorni il termine per impugnare le delibere assembleari. Per i condomini dissenzienti o astenuti il termine decorre dalla data della deliberazione; per gli assenti, dalla data in cui ricevono il verbale.

La parola chiave è "ricevono". Qui entra in gioco l'art. 1335 cod. civ., secondo cui una comunicazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. Ma questa presunzione opera solo se vi è certezza sull'avvenuto recapito.

L'email ordinaria non offre questa certezza. A differenza della PEC (posta elettronica certificata), che genera ricevute di accettazione e consegna con valore legale, la posta elettronica comune non documenta in modo opponibile né l'invio né la ricezione. Un messaggio può finire nello spam, essere respinto dal server o non essere mai consegnato, senza che il mittente ne abbia traccia affidabile.

La Corte conclude quindi che il termine per impugnare non decorre dall'invio di un'email priva di valore certo. Per far partire i trenta giorni serve una comunicazione che dia prova della ricezione: raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o consegna a mani con sottoscrizione.

Implicazioni pratiche

Per il condomino assente, la pronuncia amplia il margine di tutela. Se ha ricevuto il verbale solo via email ordinaria, può sostenere che il termine non sia mai validamente decorso. Questo significa più tempo per valutare l'impugnazione, ma attenzione: la regola non è un salvacondotto illimitato. Se il condomino dimostra di aver effettivamente conosciuto il contenuto del verbale, la sua posizione si complica.

Per l'amministratore, il messaggio è netto. Affidarsi all'email comune per comunicare i verbali espone a un rischio concreto: le delibere restano impugnabili a tempo indeterminato, perché il termine di decadenza non parte. Una gestione fondata su strumenti privi di valore probatorio mina la stabilità delle decisioni assembleari.

Va anche ricordato che la convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 66 disp. att. cod. civ., richiede a sua volta forme che diano prova della ricezione. La logica è coerente: tutto ciò che incide su termini e validità deve poggiare su comunicazioni tracciabili.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La distinzione tra email ordinaria e PEC non è un formalismo. È la linea che separa una delibera stabile da una delibera perennemente esposta all'impugnazione. Investire in comunicazioni tracciabili è, per l'amministratore, il modo più semplice per dare certezza alle decisioni dell'assemblea.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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