Condominio

Verbale assembleare via PEC: notifica invalida se l'indirizzo è di terzi

La Corte di cassazione ha chiarito che l'invio del verbale assembleare a un indirizzo PEC non direttamente riferibile al condomino assente non produce presunzione di conoscenza. Il termine per impugnare la delibera non decorre. Una precisazione che incide sui doveri di diligenza dell'amministratore e sulla tutela di chi non ha partecipato all'assemblea.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·11 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un condomino assente all'assemblea riceve il verbale via posta elettronica certificata. L'invio, però, arriva a un indirizzo PEC non intestato a lui, bensì a un soggetto terzo. Il condomino contesta la delibera oltre i trenta giorni previsti dalla legge. L'amministratore eccepisce la tardività: il verbale, sostiene, era stato regolarmente comunicato.

La Corte di cassazione ha dato torto all'amministratore. Se la comunicazione non raggiunge un recapito riferibile al destinatario, non scatta la presunzione di conoscenza. E senza conoscenza legale della delibera, il termine per impugnarla non decorre.

Inquadramento normativo

Due norme reggono la questione.

L'art. 1137 del Codice civile fissa a trenta giorni il termine per impugnare le delibere assembleari. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione del verbale; per il dissenziente, dalla data della delibera.

L'art. 1335 del Codice civile disciplina la cosiddetta presunzione di conoscenza: la comunicazione si considera conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Il punto è proprio l'"indirizzo del destinatario". La Cassazione ha ribadito che la presunzione opera solo quando il recapito è direttamente riferibile al soggetto. Un indirizzo PEC intestato a un terzo — anche se in qualche modo collegato al condomino — non integra questo requisito. La conoscenza legale non si presume: va provata in concreto.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, la pronuncia alza l'asticella della diligenza. Non basta "inviare" il verbale: occorre inviarlo a un recapito effettivamente attribuibile al condomino. Un errore sull'indirizzo, o l'uso di una PEC altrui, rende inefficace la comunicazione e mantiene aperto il termine di impugnazione a tempo indefinito, finché non interviene una comunicazione valida.

Questo espone il condominio a un rischio concreto: delibere che si credevano stabili possono essere contestate anche a distanza di mesi. Con conseguenze su lavori già avviati, ripartizioni di spesa e incarichi affidati.

Per il condomino assente, invece, la decisione rafforza la tutela. Chi riceve una comunicazione a un indirizzo non suo può eccepire l'inefficacia della notifica e recuperare il diritto di impugnare, purché dimostri l'estraneità del recapito utilizzato.

Attenzione, però: il condomino non può trincerarsi dietro un formalismo se ha comunque avuto conoscenza effettiva del verbale per altra via. La presunzione dell'art. 1335 può cadere, ma la conoscenza reale, se provata, resta rilevante.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate l'intestazione dei recapiti PEC. Prima di inviare verbali o comunicazioni, l'amministratore deve accertare che ogni indirizzo sia intestato al singolo condomino e non a terzi o a soggetti collegati.
  1. Aggiornate l'anagrafe condominiale. Raccogliete e conservate i recapiti digitali dichiarati per iscritto da ciascun condomino, con evidenza della fonte e della data.
  1. Documentate l'invio. Conservate le ricevute di accettazione e consegna della PEC, che provano il recapito ma non sostituiscono la corretta intestazione.
  1. Condomini assenti: controllate la validità della notifica. Se ritenete di aver ricevuto il verbale a un indirizzo non vostro, valutate subito l'eccezione di inefficacia prima di lasciar decorrere il tempo.
  1. In caso di dubbio, chiedete un raddoppio di canale. Consigliamo di affiancare alla PEC una comunicazione tracciabile ulteriore quando l'attribuzione dell'indirizzo non è certa.

Conclusioni

La comunicazione del verbale non è un adempimento formale da liquidare in fretta. È l'atto da cui dipende la stabilità delle decisioni assembleari. Un recapito sbagliato non ritarda soltanto: azzera l'effetto della notifica e riapre il conflitto. La diligenza sull'indirizzo, oggi, vale quanto la correttezza del verbale stesso.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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