Videocamere in immobile in comproprietà: limiti privacy e risarcimento
La Corte d'Appello di Catanzaro ha ordinato la rimozione di videocamere installate in un immobile in comproprietà, ritenendo l'installazione lesiva della riservatezza altrui. Ha però escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di prova concreta. Una decisione utile per capire fino a dove può spingersi la videosorveglianza tra comproprietari e cosa serve per ottenere un ristoro economico.
Il caso
La vicenda riguarda un immobile in comproprietà, non un condominio: distinzione tecnica rilevante, come vedremo. Uno dei comproprietari aveva installato videocamere che riprendevano spazi utilizzati anche dagli altri titolari del diritto. La Corte d'Appello di Catanzaro ha ordinato la rimozione degli impianti, ravvisando una lesione del diritto alla riservatezza, ma ha respinto la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale.
Gli estremi identificativi della pronuncia (numero e anno) non risultano al momento disponibili nella fonte consultata. Ci limitiamo perciò a commentare i principi affermati, senza attribuire alla decisione portata ulteriore rispetto a quanto reso noto.
Inquadramento normativo
Il primo punto da chiarire è il regime giuridico applicabile. Trattandosi di comproprietà, la disciplina di riferimento è l'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne pari uso. L'installazione di videocamere che riprendono spazi condivisi può violare questo limite, comprimendo il godimento e la riservatezza degli altri titolari.
Diverso è il regime del condominio: qui la videosorveglianza sulle parti comuni è disciplinata dall'art. 1122-ter c.c., che richiede una delibera assembleare approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio). Questa norma, però, presuppone la struttura condominiale e non si applica automaticamente alla semplice comproprietà.
Sul versante della protezione dei dati, occorre valutare la cosiddetta household exemption, prevista dall'art. 2, par. 2, lett. c), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il trattamento effettuato da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale o domestico è escluso dall'ambito del Regolamento. Tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE, l'esenzione viene meno quando la videosorveglianza riprende, anche solo parzialmente, spazi altrui o aree accessibili a terzi. È proprio questo il nodo tecnico: le riprese di ambienti condivisi con altri comproprietari fuoriescono dall'uso puramente domestico e ricadono nella piena disciplina sulla protezione dei dati.
Sul piano penale, l'art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) tutela i luoghi di privata dimora. La sua applicabilità agli spazi comuni è più limitata, perché tali aree non sempre integrano la nozione di domicilio protetto dalla norma.
Illiceità dell'installazione e diritto al risarcimento sono due piani distinti
È l'aspetto più istruttivo della decisione. Che l'installazione sia illecita non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento. Il danno non patrimoniale non è "in re ipsa": non discende cioè dalla sola violazione, ma deve essere allegato e provato da chi lo lamenta.
Chi agisce deve quindi dimostrare in concreto il pregiudizio subìto: turbamento, limitazione della propria libertà di movimento negli spazi comuni, conseguenze effettive sulla sfera personale. In assenza di questa prova, il giudice può accertare l'illiceità e ordinare la rimozione, ma negare il ristoro economico. È quanto accaduto a Catanzaro.
Implicazioni pratiche
Per chi condivide la proprietà di un immobile, la lezione è duplice. Da un lato, non si possono orientare videocamere su spazi usati anche dagli altri comproprietari senza il loro consenso: l'installazione unilaterale è esposta a un ordine di rimozione. Dall'altro, chi si ritiene leso deve prepararsi a documentare il danno, perché ottenere la rimozione è più agevole che ottenere un risarcimento.
Cosa fare in concreto
- Verifica il regime dell'immobile: distingui se sei in comproprietà (art. 1102 c.c.) o in condominio (art. 1122-ter c.c.), perché cambiano regole e maggioranze.
- Acquisisci il consenso degli altri comproprietari prima di installare telecamere che inquadrano spazi condivisi, meglio se in forma scritta.
- Orienta le riprese esclusivamente sulle aree di tua pertinenza esclusiva, evitando di catturare ambienti altrui o accessibili a terzi.
- Applica le regole GDPR se le riprese superano l'uso domestico: cartelli informativi, limitazione dei tempi di conservazione, accesso ai dati riservato.
- Raccogli le prove del danno (comunicazioni, testimonianze, documentazione dei disagi) se intendi chiedere un risarcimento, senza confidare nell'automatismo tra illecito e ristoro.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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