Condominio

Videocamere e privacy: quando le riprese negli spazi comuni vanno rimosse

Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro ha ordinato la rimozione di videocamere installate in un immobile in comproprietà, riconoscendo la violazione della riservatezza. La Corte ha però escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per assenza di prova concreta. La decisione ribadisce un principio pratico: rimozione e risarcimento seguono presupposti diversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 luglio 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda riguarda videocamere collocate in un immobile in comproprietà pro indiviso, con inquadratura estesa ad aree condivise tra i comproprietari. Uno di essi ha lamentato la lesione della propria riservatezza.

La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto la domanda di rimozione, ma ha respinto quella risarcitoria. Un esito solo apparentemente contraddittorio, che merita di essere letto con attenzione.

*Nota: gli estremi completi della pronuncia (sezione e numero di ruolo) sono in corso di reperimento e vanno verificati sulla fonte ufficiale prima di ogni utilizzo in sede difensiva.*

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è la cosiddetta "esenzione domestica". L'art. 2, par. 2, lett. c), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclude dall'ambito di applicazione della disciplina il trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

L'esenzione, però, ha un confine preciso. Quando le riprese superano lo spazio strettamente privato e captano aree comuni, luoghi di passaggio o porzioni fruite da terzi, l'attività non è più "esclusivamente domestica" e il trattamento rientra a pieno titolo nelle regole sulla protezione dei dati. Su questo aspetto è utile ricordare il Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, che ha ripetutamente chiarito quando l'inquadratura eccede la sfera privata.

Sul piano civilistico e condominiale va distinta l'ipotesi trattata in sentenza — comproprietà pro indiviso — da quella dell'installazione su parti comuni in un condominio. In quest'ultimo caso opera l'art. 1122-ter c.c., che richiede una delibera assembleare adottata con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. La disciplina condominiale non si applica automaticamente alla comproprietà semplice, dove i rapporti tra i contitolari seguono le regole della comunione.

Rimozione e risarcimento: due binari distinti

Il passaggio più utile della pronuncia sta nella netta separazione tra l'ordine di rimozione e il riconoscimento del danno.

La rimozione consegue all'accertamento oggettivo della lesione: se l'obiettivo riprende spazi che non dovrebbe inquadrare, la tutela inibitoria opera a prescindere dall'entità del pregiudizio subìto.

Diverso è il risarcimento del danno non patrimoniale. Il suo fondamento è l'art. 2059 c.c., che ammette il ristoro del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge, tra cui la lesione di diritti inviolabili come la riservatezza. Ma il danno non è in re ipsa: non è automatico per il solo fatto della violazione. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26972/2008), il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi lo invoca.

È proprio questa la ragione del rigetto: la Corte ha ravvisato la violazione, ma non ha ricevuto prova concreta di un pregiudizio effettivo. Chi agisce non può limitarsi a dedurre la lesione; deve dimostrarne le conseguenze.

Implicazioni pratiche

Per chi installa videocamere in contesti condivisi — comproprietà, comunioni, cortili, androni — il messaggio è duplice.

Sul fronte difensivo, l'assenza di un pregiudizio documentato può escludere il risarcimento, ma non salva l'impianto dalla rimozione se l'inquadratura è illegittima.

Sul fronte di chi lamenta la lesione, ottenere la rimozione è tecnicamente più agevole che ottenere un risarcimento: quest'ultimo richiede la prova puntuale del danno subìto.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare l'angolo di ripresa: l'obiettivo deve inquadrare solo lo spazio nella disponibilità esclusiva dell'installatore, escludendo aree comuni e proprietà altrui.
  2. Documentare l'impianto: conservare planimetrie, foto delle inquadrature e ogni elemento utile a dimostrare la conformità del posizionamento.
  3. Esporre la cartellonistica informativa: la segnaletica che avvisa della presenza di videosorveglianza è un adempimento richiesto dal Garante.
  4. Definire tempi di conservazione contenuti: le registrazioni vanno mantenute per il periodo strettamente necessario, evitando archiviazioni prolungate e ingiustificate.

Nei contesti in comproprietà o in condominio, la prassi suggerisce di formalizzare per iscritto l'accordo tra i contitolari o, nel caso condominiale, la relativa delibera assembleare ai sensi dell'art. 1122-ter c.c.

Il confine tra sicurezza e intrusione passa spesso per pochi gradi di rotazione dell'obiettivo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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