Lavoro

Videosorveglianza urbana e licenziamento: i limiti al controllo dei dipendenti pubblici

Le telecamere installate dai Comuni per la sicurezza urbana non possono trasformarsi in strumenti di controllo disciplinare del personale. Il principio, ribadito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, poggia su un cardine del nostro ordinamento: i dati raccolti per una finalità non possono essere riutilizzati per uno scopo diverso e incompatibile. Un tema che riguarda ogni ente pubblico dotato di videosorveglianza.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·13 luglio 2026 ·5 min

Il caso

Un Comune installa telecamere sul territorio per finalità di sicurezza urbana: prevenzione dei reati, tutela del decoro, controllo del traffico. Successivamente, alcune di quelle immagini vengono utilizzate per contestare comportamenti dei dipendenti e adottare provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha avuto occasione di chiarire che questo passaggio non è lecito. Gli estremi puntuali del provvedimento (numero e data / doc-web) sono *da verificare* presso il registro dei provvedimenti del Garante: ne richiamiamo qui il principio, non una singola decisione che non sia identificabile con certezza.

Inquadramento normativo

Il fulcro è il principio di limitazione della finalità, sancito dall'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere trattati successivamente in modo incompatibile con quelle finalità. Vi si affianca il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c), che impone di raccogliere solo i dati adeguati e limitati a quanto necessario. La disciplina si completa con il D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Sul versante giuslavoristico opera l'art. 4 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il comma 1 consente gli impianti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, e previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato. Il comma 3 subordina l'utilizzabilità delle informazioni raccolte — anche a fini disciplinari — a due condizioni: un'informativa adeguata ai lavoratori e il rispetto del Codice privacy.

È pertinente anche l'art. 8 St. Lav., che vieta indagini sulle opinioni e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale.

Controllo sull'attività e controllo difensivo

Il vero cuore interpretativo del tema è la distinzione tra controllo sull'attività lavorativa e cosiddetto controllo difensivo, cioè quello diretto ad accertare condotte illecite del dipendente lesive del patrimonio o dell'immagine dell'ente.

La Corte di Cassazione ha progressivamente affinato l'orientamento: i controlli difensivi "in senso stretto", mirati alla verifica di comportamenti illeciti già in atto e non alla generale sorveglianza della prestazione, possono collocarsi al di fuori del perimetro dell'art. 4, ma restano comunque assoggettati ai principi di correttezza, proporzionalità e rispetto della dignità del lavoratore. Sul piano europeo, la Corte EDU (casi *Bărbulescu c. Romania* e *López Ribalda c. Spagna*) ha ancorato la legittimità del controllo a un test di proporzionalità e a un'adeguata informazione preventiva.

Da qui una precisazione doverosa: le immagini della videosorveglianza urbana non sono automaticamente inutilizzabili in giudizio. La loro utilizzabilità dipende dal rispetto dei presupposti dell'art. 4, comma 3 — informativa e conformità al Codice privacy — e dalla compatibilità del riutilizzo con la finalità originaria di raccolta. Quando le immagini nascono per la sola sicurezza urbana, quel riutilizzo per fini disciplinari risulta di regola incompatibile.

Implicazioni pratiche

Per l'ente, ciò significa che non si possono "trasformare" telecamere di sicurezza in strumenti di controllo del personale senza le garanzie procedurali previste. Serve un titolo giuridico autonomo, un'informativa specifica e, ove ricorra la possibilità di controllo a distanza, l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Per il dipendente, un provvedimento disciplinare fondato su immagini raccolte per finalità estranee al rapporto di lavoro è esposto a contestazione, sia sul piano della legittimità del trattamento sia su quello dell'utilizzabilità della prova.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La sicurezza urbana e il controllo del personale rispondono a finalità diverse e non intercambiabili. La linea di confine passa dai principi del GDPR e dalle garanzie dello Statuto dei Lavoratori. Un utilizzo delle immagini che ignori questi presidi espone l'ente a profili di illegittimità e i provvedimenti adottati a un rischio concreto di annullamento.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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