Lavoro

Vigilanza sul lavoro e algoritmi: la nuova ispezione predittiva

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro sperimenta modelli algoritmici per orientare l'attività di vigilanza verso i contesti a maggior rischio. Un cambio di paradigma che sposta l'accento dal controllo sanzionatorio alla prevenzione. Per le imprese significa nuove logiche di selezione dei controlli e un rinnovato peso della compliance in materia di sicurezza. Il fattore umano, però, resta decisivo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 agosto 2026 ·4 min

Il contesto: dalla repressione alla previsione

L'attività ispettiva sul lavoro sta attraversando una trasformazione silenziosa ma profonda. All'approccio tradizionale, basato su controlli a campione o su segnalazione, si affianca oggi l'impiego di strumenti algoritmici capaci di incrociare grandi quantità di dati e individuare i contesti aziendali a maggiore probabilità di irregolarità o di rischio infortunistico.

L'obiettivo dichiarato non è sanzionare di più, ma sanzionare meglio: concentrare le risorse ispettive dove il pericolo per la salute e la sicurezza è statisticamente più elevato. In questo senso l'algoritmo diventa uno strumento di supporto alla decisione, non un sostituto dell'ispettore.

Inquadramento normativo

Il riferimento cardine resta il d.lgs. n. 81/2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che pone in capo al datore di lavoro un obbligo di valutazione e gestione dei rischi (art. 28 e seguenti) e disciplina l'attività di vigilanza affidata agli organi competenti, tra cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'uso di sistemi automatizzati nella selezione dei controlli non modifica il quadro degli obblighi sostanziali, ma incide sulle modalità con cui l'autorità individua i destinatari dell'ispezione. Qui entrano in gioco due profili ulteriori: la disciplina sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, il GDPR) e i principi europei sull'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare l'esigenza di trasparenza e di supervisione umana sulle decisioni che producono effetti significativi.

Un algoritmo che orienta una verifica ispettiva tratta infatti dati riferibili a imprese e lavoratori. La legittimità del trattamento e la spiegabilità dei criteri di selezione non sono dettagli tecnici: sono condizioni di correttezza dell'intera attività amministrativa.

Il fattore umano resta il perno

È bene chiarire un punto. L'algoritmo indica una probabilità, non accerta una violazione. La valutazione dei dati, l'interpretazione del contesto e la qualificazione giuridica dei fatti restano prerogativa dell'ispettore. Un modello predittivo può segnalare un'anomalia; solo l'accertamento sul campo può trasformarla in contestazione.

Questo significa che il risultato di una segnalazione automatizzata non è, di per sé, prova di alcunché. La difesa dell'impresa mantiene tutti i suoi spazi: dalla verifica dei presupposti dell'accesso ispettivo alla contestazione nel merito degli eventuali rilievi.

Implicazioni pratiche per le imprese

Per il datore di lavoro il messaggio operativo è duplice. Da un lato cresce la probabilità di essere selezionati per un controllo se il proprio profilo di rischio emerge dai dati disponibili (indici infortunistici, settore, storico di irregolarità, comunicazioni obbligatorie). Dall'altro, una compliance documentata e aggiornata riduce concretamente l'esposizione.

In altre parole, la solidità della valutazione dei rischi, la coerenza tra documenti e prassi reali, la tracciabilità della formazione e della sorveglianza sanitaria diventano il primo argine. Non tanto per "sfuggire" al controllo, quanto per affrontarlo con basi ordinate.

Cosa fare in concreto

Uno sguardo di prospettiva

La vigilanza "intelligente" non riduce le garanzie dell'impresa, ma sposta il baricentro sulla prevenzione. La partita, per chi opera, si gioca sulla qualità della propria organizzazione della sicurezza prima ancora che sull'esito del singolo controllo. Consigliamo di trattare la compliance non come adempimento formale, ma come strumento di riduzione del rischio, oggi anche del rischio di selezione algoritmica.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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