Verbale della visita fiscale ambiguo e licenziamento: l'onere della prova resta al datore
Un verbale del medico fiscale poco chiaro non basta a fondare un licenziamento. Quando il documento non dimostra con certezza l'insussistenza della malattia, il recesso resta privo di prova. Il principio conferma un dato consolidato: l'onere di provare la giusta causa grava sul datore, non sul dipendente chiamato a difendersi da un accertamento equivoco.
Il quadro di partenza
Il controllo domiciliare durante la malattia — la cosiddetta visita fiscale — genera due tipi di contestazione che il datore tende a confondere, ma che restano su piani giuridici distinti.
Il primo è la violazione delle fasce di reperibilità: il lavoratore non è reperito all'orario di controllo. Il secondo è l'insussistenza della malattia: il medico accerta che la patologia dichiarata non esiste o non giustifica l'assenza dal lavoro. Trattarli come equivalenti è l'errore ricorrente nei provvedimenti disciplinari poi caduti in giudizio.
Inquadramento normativo
Le fasce orarie di reperibilità sono fissate dal DM 8 gennaio 1985 e successive modifiche: attualmente 10:00-12:00 e 17:00-19:00 per i lavoratori privati (fasce diverse per il pubblico impiego). Dal 2017, con l'istituzione del Polo Unico INPS per i controlli medico-legali (art. 22 del D.Lgs. 75/2017), la gestione degli accertamenti è stata accentrata in capo all'Istituto.
L'assenza ingiustificata alla visita costituisce un illecito disciplinare autonomo, ma non prova di per sé che la malattia non esistesse: comporta al più conseguenze sul piano dell'indennità di malattia e, sul versante disciplinare, sanzioni graduate secondo il CCNL applicabile. Solo l'accertamento positivo dell'insussistenza della patologia incide sulla giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Su questo si innesta il cardine dell'art. 5 della L. 604/1966: l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Non è il dipendente a dover dimostrare di essere stato malato: è l'azienda a dover dimostrare, con prova certa, il contrario.
Perché un verbale ambiguo non regge
Qui sta il punto operativo. Se il verbale del medico fiscale è equivoco — annota la presenza del lavoratore ma non descrive lo stato clinico, oppure segnala circostanze non univoche, oppure non attesta in modo esplicito l'idoneità al lavoro — il documento non assolve l'onere probatorio.
Un verbale che si limiti a rilievi generici o contraddittori non dimostra l'insussistenza della malattia. E poiché la prova grava sul datore, il dubbio non gioca a suo favore: gioca contro di lui. Il licenziamento fondato su un accertamento non concludente è privo del suo presupposto e va annullato.
Cambia anche il regime della contestazione. Un conto è addebitare la mancata reperibilità (fatto oggettivo, verificabile, ma sanzionabile in via graduata); altro è addebitare la simulazione della malattia, che richiede un accertamento medico solido e non surrogabile con presunzioni.
Implicazioni pratiche
Per il datore: costruire un licenziamento per insussistenza della malattia su un verbale ambiguo espone al rischio concreto di annullamento, con le conseguenze reintegratorie o indennitarie previste dall'art. 18 St. lav. o dal D.Lgs. 23/2015, secondo la data di assunzione. La contestazione va calibrata sul fatto realmente provato.
Per il lavoratore: l'ambiguità del verbale non è un dettaglio da subire. È il primo terreno di difesa, perché sposta l'attenzione dalla sua condotta alla tenuta della prova avversaria. Restano però fermi i termini perentori di impugnazione: 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale dal ricevimento del licenziamento, e ulteriori 180 giorni per il deposito del ricorso o la comunicazione della richiesta di conciliazione (art. 6 L. 604/1966). Superati questi termini il licenziamento diventa definitivo, quale che ne fosse il merito.
Cosa fare in concreto
Se sei il datore di lavoro:
- Distingui nella contestazione la mancata reperibilità dalla insussistenza della malattia: sono addebiti diversi, con sanzioni diverse.
- Verifica che il verbale medico attesti in modo esplicito e non equivoco l'idoneità al lavoro prima di procedere per giusta causa.
- Applica la scala sanzionatoria del CCNL: prima di licenziare, valuta se il fatto provato giustifica la sanzione espulsiva.
Se sei il lavoratore:
- Conserva ogni documentazione clinica e chiedi copia integrale del verbale della visita fiscale.
- Impugna il licenziamento entro 60 giorni: il termine è perentorio e non prorogabile.
- Fatti assistere subito per valutare la tenuta probatoria dell'accertamento medico posto a fondamento del recesso.
Nota metodologica
L'articolo espone principi consolidati in materia di onere della prova e disciplina delle fasce di reperibilità. I riferimenti normativi citati (DM 8 gennaio 1985, D.Lgs. 75/2017, L. 604/1966) sono verificati alla data di redazione; l'applicazione al caso concreto richiede sempre l'esame del CCNL e della documentazione specifica.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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