Visita fiscale e assenza: quando scatta il licenziamento
L'assenza alla visita fiscale di controllo non produce sempre le stesse conseguenze. Una mancanza occasionale e giustificata incide di norma sul piano economico; la recidiva può invece intaccare il vincolo fiduciario e aprire al licenziamento. Decisivi restano l'onere della prova, a carico del lavoratore, e il requisito dell'indifferibilità del motivo addotto.
Il quadro: reperibilità e controllo della malattia
Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie stabilite, per consentire la visita medica di controllo. La base normativa primaria è l'art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, che disciplina le conseguenze economiche dell'assenza ingiustificata: la perdita dell'indennità di malattia per i giorni indicati, secondo una graduazione legata al numero delle assenze.
Le fasce di reperibilità non sono uguali per tutti. Per il pubblico impiego sono fissate dal D.M. 206/2017 nelle fasce 9:00-13:00 e 15:00-18:00, applicabili tutti i giorni, festivi compresi. Per il settore privato il riferimento storico è il D.M. 15/7/1986, con orari distinti. La materia è stata oggetto di interventi di armonizzazione: è opportuno verificare gli orari vigenti per il proprio comparto prima di assumere comportamenti basati su informazioni datate.
Assenza occasionale: di regola un problema economico
L'assenza alla visita fiscale, di per sé, tende a collocarsi sul piano economico. Se il lavoratore non è reperibile senza giustificazione, l'effetto tipico è la decurtazione dell'indennità di malattia nelle misure previste dalla legge, non il licenziamento.
La singola assenza, inoltre, può essere giustificata. Il lavoratore può dimostrare di essersi allontanato dal domicilio per una ragione concreta — una visita specialistica, una terapia indifferibile, un'urgenza documentabile. In questi casi la conseguenza economica può venire meno, ma resta fermo che la prova della giustificazione spetta a chi era assente.
L'indifferibilità e l'onere della prova
Il punto qualificante è il requisito dell'indifferibilità. Non basta allegare un motivo qualsiasi: occorre che l'esigenza che ha condotto fuori dal domicilio non potesse essere soddisfatta in orari diversi dalle fasce di reperibilità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'onere di provare l'esistenza e l'indifferibilità del motivo grava sul lavoratore, non sul datore o sull'ente previdenziale.
Va precisato un aspetto spesso frainteso: un recapito errato o incompleto non equivale automaticamente a un'assenza. Il lavoratore risponde della mancata reperibilità solo quando l'irreperibilità sia a lui imputabile — ad esempio per un domicilio comunicato in modo inesatto o per la mancata indicazione di elementi necessari a individuarlo. Se l'impossibilità del controllo dipende da cause non riconducibili al dipendente, la conseguenza sanzionatoria non può operare allo stesso modo.
Quando l'assenza diventa licenziamento
Il salto di piano avviene con la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la reiterazione delle assenze alla visita di controllo può integrare un comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario tra le parti, giustificando il recesso. Anche pronunce della giustizia amministrativa, in tema di pubblico impiego, hanno valutato la gravità della condotta sotto il profilo disciplinare quando le assenze si ripetono.
Non è la formale giustificabilità di ogni singolo episodio a salvare il lavoratore: ciò che rileva è il quadro complessivo. Una sequenza di assenze, pur se alcune isolatamente difendibili, può rivelare una sistematica sottrazione al controllo, incompatibile con la prosecuzione del rapporto. La valutazione resta caso per caso e dipende dalla concreta gravità, dalla frequenza e dal contesto disciplinare.
Implicazioni pratiche
Per il dipendente, pubblico o privato, il messaggio è duplice. Una mancanza isolata e documentata si gioca quasi sempre sul terreno economico. La ripetizione, invece, sposta il rischio sul terreno disciplinare e può arrivare al licenziamento, soprattutto se manca una giustificazione realmente solida e indifferibile.
Per il datore di lavoro, contestare la prima assenza come giusta causa di recesso è in genere fragile; documentare con precisione la reiterazione e l'assenza di valide giustificazioni rafforza la posizione disciplinare.
Cosa fare in concreto
- Conserva ogni documento che attesti il motivo dell'allontanamento (referti, prenotazioni, certificazioni) e la sua collocazione temporale incompatibile con le fasce.
- Verifica gli orari di reperibilità aggiornati per il tuo comparto: pubblico e privato seguono fonti distinte.
- Comunica con esattezza domicilio e recapiti durante la malattia, segnalando tempestivamente ogni variazione.
- Distingui la natura della contestazione ricevuta: decurtazione economica e procedimento disciplinare seguono logiche diverse e termini diversi.
- Documenta l'indifferibilità del motivo: è questo, e non la semplice esistenza di una ragione, l'elemento decisivo.
Data la varietà delle situazioni, è opportuno valutare la specifica posizione alla luce delle fasce vigenti, della disciplina di comparto e dell'eventuale storico disciplinare.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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