Assenza alla visita fiscale e licenziamento: serve la prova certa
Quando il verbale del medico fiscale non attesta con chiarezza l'assenza del lavoratore, il licenziamento disciplinare rischia di cadere. Il principio, radicato nella giurisprudenza in materia di reperibilità e onere probatorio, riporta al centro una regola nota: chi licenzia deve provare i fatti che pone a fondamento del recesso. Vediamo cosa comporta, in concreto, per aziende e dipendenti.
Il principio in gioco
Un tema ricorrente nel contenzioso del lavoro riguarda l'assenza del dipendente in malattia al controllo domiciliare disposto dall'INPS. Non basta un verbale dai contenuti incerti per giustificare un licenziamento disciplinare: la contestazione deve fondarsi su una prova certa dell'irreperibilità durante le fasce orarie previste.
> Nota di verifica. La pronuncia citata in alcune fonti divulgative (Cass. civ., sez. lav., n. 22621/2026) non risulta ad oggi confermabile nelle banche dati ufficiali. Trattiamo perciò la questione sul piano dei principi generali consolidati, senza attribuirla a una singola sentenza non verificata. L'orientamento in materia è comunque costante nel richiedere prova rigorosa dell'assenza (cfr., tra le altre, la giurisprudenza di legittimità sulla ripartizione dell'onere probatorio nel licenziamento).
Come funziona il controllo domiciliare
Il medico fiscale INPS, durante la visita di controllo al domicilio, redige un verbale che annota espressamente la presenza o l'assenza del lavoratore. Non si tratta quindi di un generico "esito negativo": l'atto documenta un fatto specifico, con data, orario e circostanze del controllo.
Le fasce di reperibilità nel settore privato, fissate dal D.M. 11 gennaio 2016, sono le ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00 di ogni giorno, festivi inclusi. L'assenza in tali fasce, se non giustificata, può avere conseguenze disciplinari ed economiche.
Il problema sorge quando il verbale è ambiguo: mancata indicazione dell'orario effettivo, note non chiare, elementi che non consentono di stabilire con certezza se il lavoratore fosse davvero irreperibile. In questi casi la contestazione si indebolisce.
Inquadramento normativo
Il punto cardine è l'art. 5 della legge n. 604/1966: la disposizione pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Non è il lavoratore a dover dimostrare la propria innocenza: è l'azienda a dover fornire la prova piena del fatto contestato.
Si affianca l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che disciplina il procedimento disciplinare: contestazione scritta, specifica e tempestiva; termine a difesa; proporzionalità della sanzione. Un verbale incerto non integra una contestazione fondata su fatti provati.
Cosa cambia in concreto
Attenzione a non fraintendere: nessun principio riconosce un "diritto ad assentarsi" durante la malattia. Ciò che si afferma è diverso e più tecnico: si alza l'asticella probatoria per il datore.
Per l'azienda, questo significa che un verbale lacunoso non regge in giudizio. Se manca la prova certa dell'irreperibilità, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo, con le conseguenze reintegratorie o indennitarie previste dalla disciplina applicabile.
Per il lavoratore, resta fermo l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità e di documentare eventuali cause legittime di assenza (visite mediche, urgenze sanitarie). La tutela opera sul piano della prova, non su quello sostanziale.
Cosa fare in concreto
Se sei datore di lavoro:
- Verifica che il verbale INPS indichi con precisione data, orario e annotazione di presenza/assenza prima di avviare qualsiasi contestazione.
- Formula una contestazione disciplinare specifica ex art. 7 St. lav., collegata a fatti documentati e non a formule generiche.
- Valuta la proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta, considerando la disciplina del CCNL applicabile.
Se sei lavoratore:
- Rispetta le fasce di reperibilità 10:00-12:00 e 17:00-19:00 e conserva ogni documento utile a giustificare eventuali assenze.
- In caso di contestazione, presenta per iscritto le tue giustificazioni entro i termini e chiedi copia del verbale medico.
In entrambe le posizioni, consigliamo di far esaminare la singola vicenda a un professionista: le conseguenze variano in base al contratto collettivo, all'anzianità e alla regola di tutela applicabile.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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