Lavoro

Visita fiscale in malattia: reperibilità, fasce orarie e conseguenze

Chi è in malattia deve restare reperibile per la visita di controllo INPS entro precise fasce orarie. L'assenza non giustificata incide sull'indennità e può avere riflessi disciplinari. Fasce e sanzioni non coincidono per settore pubblico e privato, e alcune categorie sono esonerate. Vediamo regole, riferimenti normativi ed eccezioni con i dati verificati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il quadro della reperibilità

Durante la malattia il lavoratore deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato per consentire la visita di controllo (cosiddetta visita fiscale). La reperibilità è dovuta anche nei giorni festivi e prefestivi.

Le fasce orarie sono diverse a seconda del settore.

Per il settore privato valgono le fasce fissate dal D.M. 15 luglio 1986: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Per il settore pubblico si applicano le fasce più ampie previste dal D.M. 206/2017 (regolamento attuativo del cosiddetto Polo unico): dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Nonostante l'accentramento delle competenze in capo all'INPS, la distinzione storica tra pubblico e privato sulle fasce orarie permane. È un dato da tenere presente, perché sbagliare fascia significa esporsi a un controllo che si conta come assenza.

Il Polo unico e la base normativa

Dal 2017 la gestione delle visite di controllo è concentrata sull'INPS anche per i dipendenti pubblici. Questo assetto — noto come Polo unico della medicina fiscale — deriva dall'art. 55-*septies* del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, e dai relativi decreti attuativi, tra cui il già citato D.M. 206/2017.

L'art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983 (convertito in L. 638/1983) resta la norma di riferimento per le conseguenze economiche dell'assenza ingiustificata alla visita.

Le conseguenze dell'assenza ingiustificata

Occorre distinguere due piani, che non vanno confusi.

Piano dell'indennità INPS. L'art. 5, comma 14, D.L. 463/1983 prevede la decurtazione del trattamento economico di malattia in caso di assenza priva di giustificato motivo alla visita di controllo, secondo una progressione:

La decurtazione opera sul trattamento economico di malattia; non incide automaticamente sulla retribuzione ordinaria.

Piano disciplinare. L'assenza alla visita può integrare un illecito disciplinare valutabile dal datore di lavoro in via autonoma. Non esiste alcun automatismo: la sanzione disciplinare presuppone una contestazione, il rispetto delle garanzie procedurali dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e una valutazione di proporzionalità. La decurtazione economica e l'eventuale provvedimento disciplinare seguono percorsi distinti.

Le categorie esonerate dalla reperibilità

Sono esonerati dall'obbligo di reperibilità, in particolare, i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a:

Per il settore pubblico le esclusioni sono precisate dal D.M. 206/2017. L'esonero dalla reperibilità non equivale a esonero da ogni controllo: la certificazione va comunque trasmessa correttamente.

Un'avvertenza sulla giurisprudenza

La reperibilità è dovuta anche quando il lavoratore ritenga di doversi allontanare per motivi collegati alla malattia stessa: in questi casi è onere del lavoratore documentare la giustificazione. In presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, consigliamo di non dare per scontata la valutazione del giustificato motivo e di conservare ogni documento utile.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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