Lavoro

Visita fiscale in malattia: orari, reperibilità e conseguenze per il lavoratore

Il lavoratore in malattia deve restare reperibile per il controllo medico INPS in fasce orarie precise. L'assenza ingiustificata comporta sanzioni economiche pesanti e, nei casi più gravi, incide sul rapporto di lavoro. Chiariamo orari, eccezioni e ripartizione dell'onere probatorio, distinguendo l'assenza scusabile da quella che espone a conseguenze.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il quadro normativo

La reperibilità durante la malattia risponde a una logica di controllo pubblico sullo stato di incapacità al lavoro. Il fondamento è duplice.

L'art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983 (convertito nella L. 638/1983) prevede la decadenza dal trattamento economico di malattia per il lavoratore che, senza giustificato motivo, non si renda reperibile alla visita di controllo. Il D.M. 15 luglio 1986 fissa le fasce orarie di reperibilità. Per il lavoro privato, l'art. 25 del D.Lgs. 151/2015 ha istituito il Polo unico della visita fiscale, affidando all'INPS anche i controlli sui dipendenti pubblici.

Le fasce di reperibilità

Le fasce oggi vigenti sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, uguali per settore privato e pubblico. In questi intervalli il lavoratore deve trovarsi presso l'indirizzo comunicato, disponibile alla visita del medico incaricato.

Un chiarimento utile: circolano ancora le vecchie fasce del pubblico impiego (9:00-13:00 / 15:00-18:00). Sono superate. Assumerle come riferimento espone a errori nel calcolo della propria disponibilità.

La reperibilità è dovuta tutti i giorni della settimana, festivi e weekend compresi. Va però precisato: l'obbligo di trovarsi in casa scatta soltanto se il controllo è effettivamente disposto e cade in una fascia oraria. Non esiste un dovere generalizzato di clausura; esiste un dovere di farsi trovare qualora la visita venga eseguita.

Le conseguenze dell'assenza ingiustificata

L'assenza priva di giustificazione al primo controllo comporta la perdita del 100% dell'indennità di malattia per i primi dieci giorni dell'evento morboso. Dopo il decimo giorno, la sanzione si attesta al 50% per il periodo successivo. In caso di reiterazione, la decurtazione può cumularsi.

Oltre al profilo economico, l'assenza ripetuta o strumentale può assumere rilievo disciplinare nel rapporto con il datore di lavoro, fino a configurare, nei casi più gravi, una violazione idonea a giustificare il licenziamento. Si tratta però di valutazioni da compiere caso per caso, non di automatismi.

L'onere della prova e il "giustificato motivo"

Il punto delicato è cosa costituisca giustificazione. La legge parla di "giustificato motivo", nozione elastica affidata alla valutazione giudiziale.

L'orientamento della Cassazione è nel senso che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza di una causa seria e non altrimenti differibile dell'assenza (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. lavoro, n. 2482/2015, che pone a carico del dipendente la prova della circostanza impeditiva). Non basta un'allegazione generica: occorre indicare e provare l'accadimento concreto.

La giurisprudenza distingue l'assenza scusabile da quella non scusabile secondo criteri di necessità e improrogabilità. È stata ritenuta giustificata, ad esempio, l'assenza per una concomitante visita medica o terapia non riprogrammabile, o per un'improvvisa emergenza personale documentata. Non è invece scusabile l'allontanamento per esigenze ordinarie della vita quotidiana, differibili fuori dalle fasce. Il criterio-guida resta il bilanciamento tra il diritto alla cura e l'interesse pubblico al controllo.

Le esenzioni

Sono previste categorie esonerate dall'obbligo di reperibilità. Il D.M. 206/2017 (per i dipendenti pubblici) individua le esclusioni per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, per stati patologici connessi a invalidità riconosciuta e per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

La soglia di invalidità e l'esatto perimetro delle categorie richiedono verifica puntuale del testo del decreto e della documentazione sanitaria: consigliamo di non assumere l'esenzione come acquisita senza riscontro. In caso di dubbio, la comunicazione preventiva al datore e all'INPS riduce il rischio contestativo.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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