Visto di conformità e responsabilità del commercialista: il mandato professionale come confine
Il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali non è un atto neutro. La Cassazione tributaria ricorda che il professionista può concorrere nella responsabilità per le sanzioni della società anche senza gestirne la contabilità. Per chi svolge attività professionale, la difesa passa prima di tutto dalla corretta redazione del contratto d'opera che delimita oggetto e limiti dell'incarico.
Il fatto
Un commercialista aveva apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni di una società per azioni, senza però curarne la tenuta contabile ordinaria. L'Agenzia delle Entrate contestava sanzioni tributarie estese anche al professionista. La questione arriva in Cassazione tributaria, che affronta un tema ricorrente: fino a che punto il visto trascina il professionista nella responsabilità sanzionatoria dell'ente.
La pronuncia (Cass. Sez. Trib., riferimento in corso di pubblicazione al momento della redazione) chiarisce che la mera assenza di gestione contabile non basta a escludere la responsabilità, ma che questa non è nemmeno automatica: va accertata caso per caso.
Inquadramento normativo
Due piani vanno tenuti distinti, perché la versione superficiale li confonde.
Il visto di conformità trova la sua base nell'art. 35 D.Lgs. 241/1997. È un'attestazione di corrispondenza formale tra i dati esposti in dichiarazione e le risultanze documentali e contabili. Non è, di per sé, una certificazione di veridicità sostanziale di ogni operazione.
Sul versante sanzionatorio operano due norme diverse. L'art. 5 D.Lgs. 472/1997 disciplina la colpevolezza: la sanzione presuppone dolo o colpa del soggetto agente. L'art. 9 D.Lgs. 472/1997 disciplina invece il concorso di persone: chi contribuisce alla realizzazione dell'illecito ne risponde. Sono due profili da non sovrapporre. Il commercialista può rispondere a titolo di concorso (art. 9) solo se ricorre anche l'elemento soggettivo richiesto (art. 5), cioè la consapevolezza di contribuire alla violazione. Il visto apposto con la coscienza di avallare dati non corrispondenti realizza questo contributo qualificato.
Il taglio contrattuale: perimetrare il mandato
Qui entra il contratto d'opera professionale (artt. 2229-2238 c.c.). Il rapporto tra professionista e cliente è un contratto d'opera intellettuale, il cui contenuto è determinato dalle parti. La distinzione tra funzione formale del visto e condotta effettiva del professionista si gioca proprio sull'oggetto dell'incarico come cristallizzato nel mandato.
Un incarico circoscritto all'apposizione del visto sulla base della documentazione fornita dal cliente è cosa diversa da un mandato che include tenuta contabile, controllo sostanziale e consulenza continuativa. La corretta delimitazione dell'oggetto e delle attività dovute incide direttamente sul perimetro della responsabilità: non elimina la rilevanza penale-tributaria del concorso doloso, ma definisce ciò che il professionista era tenuto a fare e, di riflesso, il metro della sua diligenza.
Implicazioni pratiche
Per il professionista che rilascia visti la conseguenza è duplice.
Sul piano sostanziale, il visto non è un adempimento a rischio zero: la firma va sorretta da controlli effettivi e documentati. Sul piano probatorio, la tracciabilità dei controlli svolti diventa il principale presidio difensivo sull'elemento soggettivo. In sede contenziosa, dimostrare quali verifiche sono state eseguite consente di distinguere il visto rilasciato con diligenza da quello apposto con consapevolezza dell'irregolarità.
Anche il cliente-società ha interesse a mandati chiari: un incarico ambiguo genera contenzioso tra le parti quando arriva l'accertamento.
Cosa fare in concreto
- Delimita l'oggetto del mandato: distingui per iscritto tra visto di conformità, tenuta contabile e consulenza sostanziale, indicando le attività dovute e quelle escluse.
- Traccia i controlli: conserva evidenza documentale delle verifiche svolte prima dell'apposizione del visto (checklist, riscontri contabili, corrispondenza con il cliente).
- Formalizza le fonti dei dati: annota da chi e quando hai ricevuto la documentazione su cui poggia l'attestazione.
- Inserisci clausole di delimitazione della responsabilità coerenti con l'oggetto, senza pretese di esonero totale, non opponibili verso il Fisco ma utili nei rapporti interni.
- Verifica la copertura assicurativa professionale rispetto alle attività effettivamente svolte.
In sintesi
La responsabilità del commercialista per le sanzioni della società non è né automatica né esclusa in partenza: dipende dalla condotta concreta, valutata caso per caso. La corretta perimetrazione degli incarichi nel contratto d'opera professionale, unita alla tracciabilità dei controlli, resta lo strumento più solido per definire chi risponde e di che cosa.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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