Lavoro

Welfare aziendale 2025: benefit ai familiari non a carico

Il welfare aziendale allarga la platea dei beneficiari: si torna a discutere dell'estensione dei servizi detassati anche ai familiari non fiscalmente a carico del dipendente. Un'apertura che, se confermata dal dato normativo, impone alle imprese di rivedere regolamenti e piani flexible benefit ancora ancorati al vecchio concetto di familiare 'a carico'.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il contesto

Il welfare aziendale è l'insieme di beni e servizi che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti con un trattamento fiscale agevolato. La logica premiale ha spinto negli ultimi anni a estendere questi benefit non solo al lavoratore, ma anche alla sua famiglia.

Il tema di attualità riguarda l'ipotesi di ampliare la detassazione ai familiari non fiscalmente a carico, cioè a coloro che, pur legati al dipendente da un vincolo familiare, superano le soglie di reddito che li qualificano come "a carico".

Inquadramento normativo

Due norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 917/1986) vanno tenute distinte.

L'art. 12 TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia e individua chi sia "a carico": il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili. Su queste soglie la recente riforma IRPEF è intervenuta più volte, con esclusioni e limitazioni soggettive: se ne raccomanda quindi la verifica caso per caso, perché la formulazione applicabile nel 2025 non coincide necessariamente con quella storica.

L'art. 51 TUIR regola invece la determinazione del reddito di lavoro dipendente e stabilisce quali beni e servizi non concorrono a formarlo. È questa la norma che, ai fini del welfare, richiama la nozione di familiare fissata dall'art. 12: il collegamento tra le due disposizioni è la ragione per cui, storicamente, la detassazione operava solo per i familiari a carico.

L'estensione ai familiari non a carico rappresenterebbe quindi una modifica di rilievo. Va però precisato con onestà: la portata e la fonte esatta dell'intervento (in ipotesi, la Legge di Bilancio 2025) vanno riscontrate sul testo vigente, articolo e comma alla mano. Fino a tale verifica, l'apertura resta da confermare e non deve essere trattata come dato acquisito.

Il nodo della tassazione

Un punto merita chiarezza per evitare fraintendimenti operativi. Per i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, TUIR (i beni ceduti e i servizi prestati) vige la regola per cui il superamento della soglia annua di esenzione comporta la tassazione dell'intero importo, non della sola eccedenza.

Questo meccanismo riguarda specificamente il tetto dei fringe benefit (soglia periodicamente rideterminata dal legislatore, spesso in via annuale). Non si applica indistintamente a tutte le voci di welfare: le opere e i servizi con finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria seguono regole proprie. Confondere le categorie espone a errori di trattamento fiscale.

Implicazioni pratiche

Per l'impresa che eroga welfare l'eventuale estensione ai familiari non a carico amplia i potenziali beneficiari dei servizi, ma richiede un adeguamento formale. Molti regolamenti aziendali e piani flexible benefit sono infatti costruiti sul concetto di familiare "a carico": se la platea cambia, cambiano anche i criteri di accesso da codificare.

Per il dipendente, l'apertura significa poter destinare quote di welfare a familiari finora esclusi, con un beneficio economico apprezzabile a parità di costo aziendale.

Resta però centrale la corretta documentazione: chi accede al benefit, con quale titolo e con quale prova del legame familiare. In sede di verifica, l'onere di dimostrare la spettanza dell'agevolazione ricade sull'impresa.

Cosa fare in concreto

Un'ultima raccomandazione: non anticipate scelte operative sulla sola base di anticipazioni giornalistiche. Consigliamo di attendere e riscontrare il testo normativo definitivo prima di modificare regolamenti e piani.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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