Welfare aziendale 2025: fringe benefit e familiari non a carico
Con la nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 tornano al centro i piani di welfare aziendale: soglie dei fringe benefit, perimetro dei familiari agevolabili e coordinamento con la riforma IRPEF. Il quadro non è privo di ambiguità e richiede verifiche puntuali prima di ampliare i benefit ai familiari, anche non fiscalmente a carico. Vediamo cosa dice davvero la norma e dove si annidano i rischi.
Il fatto
Da più parti si legge che, dal 2025, i servizi di welfare aziendale sarebbero "detassati anche per i familiari non a carico". L'affermazione circola in modo semplificato e merita una precisazione: nel nostro ordinamento la deducibilità fiscale dei benefit dipende da norme diverse tra loro, che vanno tenute distinte per non incorrere in errori di perimetrazione.
Prima di ampliare un piano welfare occorre quindi capire quale disposizione governa ciascuna misura e quale sia la fonte effettiva dell'eventuale novità. Un aggancio normativo impreciso espone l'azienda al rischio di riqualificazione dei benefit in reddito imponibile.
Inquadramento normativo
È utile distinguere tre piani.
a) Il tetto dei fringe benefit (art. 51, comma 3, TUIR). È la soglia entro cui il valore di beni e servizi erogati al dipendente non concorre a formare reddito. Per gli anni recenti il legislatore, con successive leggi di bilancio, l'ha innalzata in via temporanea (fino a 1.000 euro, elevati a 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico). Si tratta di misure prorogate anno per anno: il valore applicabile va sempre verificato con riferimento allo specifico anno d'imposta e alla fonte normativa che lo dispone.
b) I servizi welfare esenti (art. 51, comma 2, TUIR). Alcune utilità — ad esempio somme e servizi per l'istruzione dei familiari, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti — sono escluse dal reddito a prescindere dalla soglia di cui sopra. Qui il testo di legge fa riferimento ai "familiari indicati nell'articolo 12", nozione da leggere alla luce delle modifiche introdotte dalla revisione IRPEF.
c) La nozione di familiare a carico (art. 12 TUIR). La riforma dell'IRPEF ha rivisto il perimetro dei carichi familiari, incidendo in particolare sui figli (limite anagrafico) e sulla platea dei familiari rilevanti. Le soglie storicamente citate — 2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli under 24 — sono soglie di riferimento che vanno verificate all'anno d'imposta, perché l'assetto è mutato.
In sintesi: l'idea che i benefit siano ora liberamente estendibili a qualsiasi familiare "non a carico" non trova un aggancio generale nel TUIR. L'estensione, dove esiste, riguarda specifiche categorie di servizi ex art. 51, comma 2, e va ricostruita voce per voce, sulla base della disposizione che la prevede.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro il punto critico è la corretta classificazione di ogni misura. Un servizio inquadrato come esente ex art. 51, comma 2, segue regole di perimetro proprie; un benefit imputato al tetto di cui al comma 3 concorre al plafond generale e va monitorato per non superarlo.
Un secondo profilo riguarda i contributi previdenziali: le somme che eccedono le soglie di esenzione tornano imponibili non solo ai fini fiscali ma anche contributivi, con recuperi potenzialmente onerosi in sede di verifica.
Un terzo aspetto è il coordinamento con la conversione dei premi di risultato in welfare: la scelta del dipendente di convertire il premio in servizi richiede regolamento aziendale o contratto conforme, pena la perdita del regime agevolato.
Infine, il rischio più concreto è la riqualificazione: se il perimetro dei destinatari o la natura del servizio non corrispondono alla norma invocata, l'Agatzia delle Entrate può considerare il beneficio come retribuzione ordinaria, con sanzioni e interessi.
Cosa fare in concreto
- Mappate ogni misura del piano indicando per iscritto la norma di riferimento (art. 51 c.2, art. 51 c.3, o altra fonte specifica), evitando etichette generiche.
- Verificate le soglie applicabili all'anno d'imposta corrente, senza dare per acquisiti i valori degli anni precedenti: le maggiorazioni sono spesso temporanee.
- Ricostruite il perimetro dei familiari alla luce dell'attuale nozione di carico fiscale ex art. 12 TUIR, distinguendo tra servizi che richiedono il carico e quelli che non lo richiedono.
- Aggiornate il regolamento welfare e la documentazione di conversione dei premi, così da rendere tracciabile la scelta del dipendente.
- Prevedete un coordinamento tra consulente del lavoro e fiscalista sulla tenuta contributiva e fiscale complessiva del piano.
Un'avvertenza
La materia del welfare è tra le più mutevoli del diritto tributario e del lavoro: soglie, proroghe e perimetri cambiano quasi ogni anno, spesso con misure a validità limitata. Le indicazioni qui riportate valgono come inquadramento generale e vanno sempre riscontrate sulla normativa vigente al momento dell'erogazione e sulle interpretazioni ufficiali dell'Amministrazione finanziaria.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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