Lavoro

Whistleblowing e trasferimento: quando l'identità del segnalante può emergere

Un provvedimento datoriale fondato su una segnalazione interna pone un problema delicato: fino a che punto resta protetta l'identità di chi ha segnalato? La disciplina whistleblowing tutela il segnalante, ma prevede eccezioni precise quando la segnalazione diventa base di un atto verso terzi. Un tema che riguarda sia il lavoratore destinatario sia chi gestisce il canale interno.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 luglio 2026 ·4 min

Il caso e una premessa di metodo

Capita che un trasferimento, un procedimento disciplinare o un altro provvedimento incidente sul rapporto di lavoro poggino su una segnalazione interna. Il lavoratore che subisce l'atto si chiede allora se possa conoscere chi ha segnalato e cosa è stato riferito.

La risposta non è univoca e dipende da due fattori: la natura del datore (privato o pubblica amministrazione) e la fase in cui ci si trova. Prima di ogni valutazione va chiarito questo, perché cambia la giurisdizione competente e la base normativa applicabile.

Nel lavoro privato, il provvedimento datoriale è atto negoziale: eventuali contestazioni si portano davanti al giudice ordinario del lavoro, non al giudice amministrativo. La legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) e l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) riguardano invece l'attività della pubblica amministrazione. Confondere i due piani è il primo errore da evitare.

Inquadramento normativo

La disciplina delle segnalazioni interne è oggi il d.lgs. 24/2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937.

La riservatezza sull'identità del segnalante è disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023: l'identità e ogni informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

Questa tutela non è però assoluta. Lo stesso art. 12 prevede che, nell'ambito di un procedimento — anche disciplinare — instaurato verso il segnalato, l'identità del segnalante possa essere rivelata quando la conoscenza sia indispensabile alla difesa dell'incolpato, purché la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione. In tal caso la rivelazione è subordinata al consenso del segnalante, che va informato con comunicazione scritta delle ragioni della disclosure.

È bene tenere distinto questo profilo dal divieto di atti ritorsivi, che ha una sede diversa: gli artt. da 17 a 19 del d.lgs. 24/2023 disciplinano la protezione del segnalante contro le ritorsioni e l'inversione dell'onere della prova. Sono due tutele complementari ma da non accorpare.

Implicazioni pratiche

Il punto utile è la distinzione tra due fasi.

Nella fase istruttoria la riservatezza sull'identità è la regola: chi gestisce il canale interno non può divulgare il nominativo, e il segnalato non vanta un diritto automatico a conoscerlo.

Quando invece la segnalazione diventa fondamento di un atto verso terzi — tipicamente una contestazione disciplinare — si apre la possibilità che l'identità emerga, ma solo alle condizioni dell'art. 12: indispensabilità per la difesa e consenso del segnalante, con oneri informativi a carico di chi gestisce la procedura.

Per il lavoratore destinatario del provvedimento questo significa che l'accesso all'identità non è mai scontato: va valutato in concreto se la segnalazione fondi effettivamente la contestazione e se ricorrono i presupposti di legge.

Per chi gestisce il canale di whistleblowing significa che l'atto verso il segnalato va costruito con attenzione: se la contestazione poggia sulla segnalazione, occorre mettere in conto la possibile richiesta difensiva e gestire correttamente il rapporto con il segnalante.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica chi è il datore. Se privato, la controversia sul provvedimento è del giudice del lavoro; se pubblica amministrazione, valuta la natura dell'atto e la disciplina di accesso applicabile.
  2. Ricostruisci il fondamento dell'atto. Individua se e in che misura la segnalazione fonda la contestazione ricevuta: da qui dipende la possibilità di far valere l'esigenza di difesa.
  3. Non dare per automatico l'accesso all'identità. La rivelazione è subordinata a indispensabilità e consenso: prepara richieste motivate, non generiche.
  4. Distingui i due piani di tutela. Tieni separati il tema della riservatezza (art. 12) e quello dell'eventuale ritorsione (artt. 17-19), che seguono presupposti e regimi probatori differenti.
  5. Documenta la procedura. Chi gestisce il canale conservi traccia delle comunicazioni e degli adempimenti informativi previsti dalla legge, utili in ogni fase successiva.

Lettura d'insieme

La disciplina non contrappone in modo rigido riservatezza e diritto di difesa: le fa convivere, spostando l'equilibrio a seconda della fase. Finché la segnalazione resta interna, prevale la protezione del segnalante. Quando diventa base di un atto che incide su un terzo, entra in gioco un bilanciamento vincolato a condizioni precise. Comprendere in quale fase ci si trova è il primo passo per orientarsi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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