Lavoro

Whistleblowing: sanzione ANAC a chi rende riconoscibile il segnalante

L'ANAC, con delibera n. 344/2026, ha sanzionato con 15.000 euro ciascuno i tre gestori delle segnalazioni di una società per violazione dell'obbligo di riservatezza del whistleblower. Un'indagine condotta in modo troppo mirato ha reso identificabile il segnalante, poi licenziato per ritorsione. Il provvedimento segna un precedente rilevante: la riservatezza non è un adempimento formale, ma un vincolo che condiziona il modo stesso di svolgere gli accertamenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 novembre 2026 ·4 min

Il caso

Una segnalazione interna ha innescato un accertamento. Fin qui, la fisiologia del sistema. Il problema è emerso dopo: l'indagine è stata condotta in modo così circoscritto da rendere riconoscibile chi aveva segnalato. L'epilogo è stato un licenziamento ritorsivo.

L'ANAC è intervenuta con la delibera n. 344/2026, infliggendo una sanzione di 15.000 euro a ciascuno dei tre gestori delle segnalazioni. Non alla società in quanto tale, ma alle persone fisiche incaricate di ricevere e trattare le segnalazioni. Un dettaglio che merita attenzione.

Inquadramento normativo

Il riferimento è il D.lgs. 24/2023, che ha recepito la direttiva UE sul whistleblowing. L'art. 12 impone la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. Questa protezione copre l'intero ciclo di gestione, non solo il momento della ricezione.

L'art. 21 disciplina l'apparato sanzionatorio. L'ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie quando accerta violazioni degli obblighi di riservatezza o condotte ritorsive. Le sanzioni colpiscono i soggetti responsabili della gestione delle segnalazioni, che rispondono in prima persona.

Resta sullo sfondo il D.lgs. 231/2001: nelle società dotate di modello organizzativo, i canali di segnalazione sono parte integrante del sistema di prevenzione dei reati. Una gestione difettosa delle segnalazioni può ripercuotersi sull'idoneità stessa del modello.

Perché il provvedimento è significativo

Il punto centrale non è la violazione dell'obbligo di riservatezza in sé, ma le modalità con cui l'accertamento è stato condotto. L'ANAC chiarisce che un'indagine troppo mirata — concentrata su un numero ristretto di persone, su informazioni note solo al segnalante, su circostanze che ne tradiscono l'identità — vìola la riservatezza anche quando il nome non viene mai pronunciato.

In altri termini: identificabilità e identificazione sono equiparate. Se dal modo in cui si indaga emerge chi ha parlato, la tutela è compromessa.

L'Autorità non si limita a sanzionare. Indica anche tecniche operative per condurre accertamenti senza esporre il segnalante: ampliare il perimetro dei soggetti coinvolti, evitare riferimenti a dettagli riconducibili a una sola persona, documentare le scelte investigative.

Implicazioni pratiche

Per chi gestisce i canali di segnalazione — responsabili compliance, membri degli organismi di vigilanza, gestori designati — cambia il metro di valutazione. Non basta aver attivato il canale e protetto il nominativo. Occorre dimostrare che ogni fase dell'istruttoria è stata condotta in modo da non rendere riconoscibile la fonte.

La responsabilità è personale. La sanzione colpisce i gestori, non l'ente. Chi riceve l'incarico assume un rischio diretto se tratta la segnalazione con leggerezza.

Per il datore di lavoro, il profilo si lega al diritto del lavoro: un licenziamento che segua a una segnalazione e ne riveli l'autore espone a un duplice fronte. Da un lato la sanzione ANAC, dall'altro la nullità del recesso per ritorsione, con reintegrazione e risarcimento.

Va ricordato che l'onere della prova, nelle controversie sulle ritorsioni, grava sul datore: è lui a dover dimostrare che la misura adottata è estranea alla segnalazione. Una documentazione lacunosa dell'istruttoria si ritorce contro chi dovrebbe difendersi.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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