CondominioResponsabilità civile

Cadute su scale bagnate: il condominio paga anche se la pulizia è in appalto

La giurisprudenza è ferma: il condominio è custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c. e l'aver affidato le pulizie a una ditta esterna non sposta la responsabilità verso il condomino o il terzo che scivola. Il rapporto con l'appaltatore opera sul piano della rivalsa, non su quello del risarcimento al danneggiato.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 giugno 2026 ·6 min di lettura

Inquadramento normativo

L'art. 2051 c.c. stabilisce una responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo prova del caso fortuito. Il condominio, quanto alle parti comuni — ivi comprese le scale ex art. 1117 c.c. — è custode in senso pieno, attraverso il proprio amministratore.

La Cassazione ha più volte ribadito che l'esternalizzazione del servizio di pulizia a una ditta terza non interrompe il rapporto di custodia: il custode resta il condominio, perché la cosa rimane nella sua disponibilità giuridica e di fatto. La ditta è ausiliario; il danneggiato agisce contro il condominio e, eventualmente, anche contro l'appaltatore in solido.

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia) · art. 1117 c.c. (parti comuni) · art. 1130 e 1130-bis c.c. (attribuzioni e obblighi dell'amministratore) · L. 220/2012.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore di condominio, la pronuncia ha effetti concreti immediati. Il primo: la stipula di un contratto di appalto con la ditta di pulizie, anche se ben redatto, non basta a deresponsabilizzare il condominio verso il terzo danneggiato. Il condominio resta esposto in prima linea.

Il secondo: il caso fortuito — unica via di esonero — è inteso in senso restrittivo. Non è "caso fortuito" il fatto che la pavimentazione fosse bagnata per pulizie in corso; è invece evento prevedibile e prevenibile con una corretta segnaletica e un'organizzazione dei tempi. Diventa caso fortuito solo l'evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del custode (ad esempio una condotta abnorme del danneggiato).

Il terzo, spesso sottovalutato: la rivalsa verso l'appaltatore opera solo se il contratto la prevede in modo chiaro e se la ditta è patrimonialmente solida. In assenza di una clausola di manleva specifica e di idonea polizza RC dell'appaltatore, il condominio rischia di sopportare in via definitiva il risarcimento.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la polizza RC del condominio. Controlla i massimali per danni a terzi su parti comuni e che non vi siano esclusioni per scivolamenti durante pulizie. Sotto i 2 milioni di euro si è esposti.
  2. Inserisci nel contratto d'appalto la clausola di manleva. Obbliga la ditta a tenere indenne il condominio e a fornire ogni anno una copia della propria polizza RC con massimali congrui.
  3. Imponi protocolli operativi alla ditta. Cartelli "pavimento bagnato" obbligatori, pulizie in fasce orarie a basso transito, uso di prodotti antiscivolo certificati, registro firmato a ogni intervento.
  4. Documenta la diligenza del condominio. Verbali assembleari che approvano i protocolli, comunicazioni ai condòmini, controlli periodici. In giudizio, la prova della diligenza è ciò che riduce il danno e attiva la rivalsa.
  5. Reagisci tempestivamente all'evento. In caso di caduta, raccolta immediata di foto del luogo, identificazione di testimoni, verbale dell'amministratore, denuncia all'assicurazione entro i termini di polizza.
Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Per la valutazione del caso specifico è necessaria un'analisi dedicata.
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